L’art.45 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro. Il primo adempimento del datore di lavoro è quello di nominare gli addetti al primo soccorso e conseguentemente quello di garantire loro una adeguata formazione in materia. La formazione degli addetti andrà ripetuta con cadenza triennale.

In aggiunta, il Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/2003 descrive i contenuti minimi della formazione per gli addetti al primo soccorso e introduce una particolare classificazione aziendale in base al numero dei lavoratori per unità produttiva e dei fattori di rischio. Le aziende o unità produttive si suddividono nel seguente modo:

  • Gruppo A: Aziende o Unità produttive con più di 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nell’ultimo triennio;
  • Gruppo B: Aziende o Unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
  • Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Normative di riferimento

Art. 45 D.Lgs. 81/08 D.M. 388/03


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