Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: Rischio Vibrazioni

Vibrazioni

Le vibrazioni trasmesse al corpo umano, a seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono in due tipologie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Vibrazioni

Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.

Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse, che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide

Sono molti i comparti, le mansioni, i lavoratori esposti a questo rischio.
Con riferimento alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, possono essere esposti i lavoratori che utilizzano: scalpellatori, martelli demolitori e picconatori, trapani a percussione, avvitatori ad impulso, cesoie e roditrici per metalli, levigatrici orbitali, seghe circolari, seghetti alternativi, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatori ecc..
Con riferimento alle vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero, possono essere esposti i lavoratori che utilizzano: carrelli elevatori, gru escavatrici, autobus, trattori agricoli, automezzi ecc…

Il D.Lgs. 81/08 sulle prescrizioni relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e specifiche misure di tutela, che devono essere documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal decreto stesso.

Nel caso di richieste di malattie professionali riconducibili all’esposizione a tale rischio il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver ottemperato agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.

Normative di riferimento

Titolo VIII, capo III D .Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 , n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
UNI – EN ISO 5349 parti 1 e 2 Misurazione e valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano

Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Quali sono gli obblighi del Datore di lavoro e quando redigere il documento di valutazione dei rischi da esposizione alle vibrazioni?

L'articolo 202 del D.Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche laddove non sia possibile escludere con certezza l’esposizione al rischio. L’obbligo sussiste per le attività con almeno un addetto (sia dipendente che socio).

A seguito di un’attenta analisi preliminare del ciclo di produzione, se sono individuate attrezzature utensili (es. trapani, avvitatori, smerigliatrici, levigatrici orbitali ecc..) o altri strumenti (es. martello) in grado di generare vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio , il Datore di Lavoro dovrà procedere ad una valutazione specifica del rischio al fine di poter definire il livello di esposizione giornaliera per ciascuna mansione esposta.

L’intensità delle vibrazioni, nell’ambito dell’igiene del lavoro, viene misurata con la grandezza accelerazione [m/s2].

Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s2

Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s2

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s2

Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,00 m/s2

La valutazione è effettuata prendendo in considerazione in particolare:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o ad urti ripetuti;
  • I valori limite di esposizione e i valori d’azione, specificati nell’articolo 201;
  • Gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza ed ai minori;
  • Gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori, risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  • le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
  • l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
  • il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
  • condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
  • informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Quali sono le metodologie da adottare per la valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni?

L'articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 ai commi 1 e 2 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro.

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni deve essere effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (INAIL, Regioni, CNR, Portale Agenti Fisici), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni sul campo.

Per ogni addetto deve essere ricostruita la giornata tipo di lavoro tenendo conto sia della mansione svolta sia delle sorgenti di vibrazioni a cui sono soggetti i lavoratori.
La valutazione dovrà individuare e definire i valori di esposizione cui sono esposti i  lavoratori  in relazione ai livelli d’azione e i valori limite prescritti dalla normativa.

La valutazione del rischio nel caso si tratti di vibrazioni mano – braccio richiede la conoscenza dell’accelerazione emessa da quella specifica macchina nelle condizioni operative di impiego e con i materiali abitualmente lavorati. Per l’esposizione a vibrazioni al corpo intero le variabili normalmente da considerare sono il tipo di fondo (più o meno irregolare), lo stile di guida (velocità d’utilizzo), l’eventuale attrezzo collegato al veicolo (ad esempio l’attrezzo attaccato alla presa di forza di un trattore) ed il sedile.

Il procedimento di valutazione da seguire può essere sintetizzato come segue:

  • individuazione dei lavoratori esposti al rischio:
  • individuazione dei tempi di esposizione;
  • individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
  • individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
  • determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.
Vibrazioni

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori.

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti indicazioni:

a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo;

b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo.

Per determinare il valore di accelerazione di ogni attrezzatura, strumento o macchina si dovrà fare riferimento ai dati:

  • Rilevati sul campo della Banca Dati (consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it): se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative) e comunque solo nei termini ammessi dagli autori della banca dati stessa. I valori presenti nella Banca dati non considerano condizioni estreme (es.: piazzali molto sconnessi) e sono riferiti ad attrezzature soggette ad un programma di manutenzione adeguato, cui si richiede di sottoporre le attrezzature e le macchine. Qualora si ritrovino più valori di accelerazione misurati nelle condizioni in esame si utilizzano cautelativamente i valori più elevati.
  • Rilevati dai manuali di uso e manutenzione che riportano i valori di emissione dichiarati dal produttore.
  • Rilevati con lo strumento (VIBROMETRO) nel luogo di lavoro. Il vibrometro è un analizzatore di vibrazioni portatile in grado di effettuare analisi spettrali e statistiche simultaneamente su tre canali. È importante considerare che le vibrazioni, avendo una direzione di oscillazione, hanno natura vettoriale, e pertanto se ne devono considerare le componenti sui tre assi ortogonali.

Metodologia di calcolo dell’esposizione giornaliera

La metodologia di calcolo dell’esposizione giornaliera a vibrazioni A(8) prevede la seguente formula:

Calcolo Vibrazioni

Dove:

Te: Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)
av: Valore dell’accelerazione somma vettoriale delle componenti rilevate sui tre assi:

Calcolo Vibrazioni

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più mezzi meccanici nell’arco della giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

Calcolo Vibrazioni

Dove:

vi: somma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relativa all’operazione i-esima
Ti : Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)

In ragione dei livelli di azione giornalieri e dei valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero, si possono individuare cosi le seguenti classi di rischio:

ESPOSIZIONE CLASSE DI RISCHIO
A(8) < 2,5 m/s²

SISTEMA
MANO-BRACCIO

ACCETTABILE
2,5 m/s² ≤ A(8) < 5 m/s² ACCETTABILE CON LA PROGRAMMAZIONE DI AZIONI DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORATIVE
A(8) ≥ 5 m/s² INACCETTABILE E ADOZIONE IMMEDIATA DI MISURE ATTE A RIPORTARE L'ESPOSIZIONE AL DI SOTTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
A(8) < 0,5 m/s²

CORPO INTERO

ACCETTABILE
0,5 m/s² ≤ A(8) < 1 m/s² ACCETTABILE CON LA PROGRAMMAZIONE DI AZIONI DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORATIVE
A(8) ≥ 1 m/s² INACCETTABILE E ADOZIONE IMMEDIATA DI MISURE ATTE A RIPORTARE L'ESPOSIZIONE AL DI SOTTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione dai rischi da esposizione a vibrazioni?

Quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione. Si riportano di seguito i principali interventi che possono essere programmati al fine di ridurre il livello di rischio.

  • Programmi di manutenzione periodica delle attrezzature e dei mezzi aziendali;
  • Scelta di attrezzature sempre più adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
  • Adeguata info-formazione ed addestramento sull’utilizzo corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI in maniera da ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni;
  • Limitazione, per quanto più possibile della durata e dell’intensità dell’esposizione
  • Sorveglianza sanitaria per gli effetti di vibrazioni
  • Fornitura di guanti antivibrazioni durante l’utilizzo di queste macchine utensili

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, con periodicità decisa dal medico competente e quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Vibrazioni

Tra le attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio , rientrano a pieno titolo i guanti certificati "anti-vibrazioni" ai sensi della direttiva EN ISO 10819 (1996). Pur non presentando generalmente livelli di protezione elevati, i guanti anti-vibrazioni, sono comunque utili ai fini di evitare l'effetto di amplificazione della vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i normali guanti da lavoro, e di attenuare ulteriormente i livelli di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati. Va inoltre considerato che un altro scopo importante dei guanti è quello di tenere le mani calde ed asciutte, il che può contribuire a limitare alcuni effetti nocivi indotti dalle vibrazioni.

Livelli di protezione minimi ottenibili dai guanti anti-vibrazione stimati per alcune tipologie di utensili.

  • Utensili di tipo percussorio < 10%
  • Scalpellatori e Scrostatori, Rivettatori < 10%
  • Martelli Perforatori < 10%
  • Martelli Demolitori e Picconatori < 10%
  • Trapani a percussione < 10%
  • Avvitatori ad impulso < 10%
  • Martelli Sabbiatori < 10%
  • Cesoie e Roditrici per metalli < 10%
  • Martelli piccoli scrostatori < 10%
  • Levigatrici orbitali e roto-orbitali 40% - 60%
  • Seghe circolari e seghetti alternativi 10% - 20%
  • Smerigliatrici angolari e assiali 40% - 60%
  • Motoseghe 10% - 20%
  • Decespugliatori 10% - 20%

Quando aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro ripeta la valutazione dell’esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio e corpo intero con cadenza almeno quadriennale, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di ripetere la valutazione del rumore, ogni qualvolta sia introdotto un mutamento nelle lavorazioni, che influisca in modo sostanziale sull’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni al sistema mano-braccio e corpo intero (esempio: acquisto di nuovi macchinari, cambiamenti nel lay-out produttivo, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità).

Sanzioni per inadempimenti

Arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 Euro qualora il datore di lavoro non esegua la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a vibrazioni programmata e realizzata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

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