L'articolo 202 del Decreto Legislativo 81/2008 ai commi 1 e 2 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro.
La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni deve essere effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (INAIL, Regioni, CNR, Portale Agenti Fisici), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni sul campo.
Per ogni addetto deve essere ricostruita la giornata tipo di lavoro tenendo conto sia della mansione svolta sia delle sorgenti di vibrazioni a cui sono soggetti i lavoratori.
La valutazione dovrà individuare e definire i valori di esposizione cui sono esposti i lavoratori in relazione ai livelli d’azione e i valori limite prescritti dalla normativa.
La valutazione del rischio nel caso si tratti di vibrazioni mano – braccio richiede la conoscenza dell’accelerazione emessa da quella specifica macchina nelle condizioni operative di impiego e con i materiali abitualmente lavorati. Per l’esposizione a vibrazioni al corpo intero le variabili normalmente da considerare sono il tipo di fondo (più o meno irregolare), lo stile di guida (velocità d’utilizzo), l’eventuale attrezzo collegato al veicolo (ad esempio l’attrezzo attaccato alla presa di forza di un trattore) ed il sedile.
Il procedimento di valutazione da seguire può essere sintetizzato come segue:
- individuazione dei lavoratori esposti al rischio:
- individuazione dei tempi di esposizione;
- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.
L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori.
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.
La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti indicazioni:
a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo;
b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo.
Per determinare il valore di accelerazione di ogni attrezzatura, strumento o macchina si dovrà fare riferimento ai dati:
- Rilevati sul campo della Banca Dati (consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it): se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative) e comunque solo nei termini ammessi dagli autori della banca dati stessa. I valori presenti nella Banca dati non considerano condizioni estreme (es.: piazzali molto sconnessi) e sono riferiti ad attrezzature soggette ad un programma di manutenzione adeguato, cui si richiede di sottoporre le attrezzature e le macchine. Qualora si ritrovino più valori di accelerazione misurati nelle condizioni in esame si utilizzano cautelativamente i valori più elevati.
- Rilevati dai manuali di uso e manutenzione che riportano i valori di emissione dichiarati dal produttore.
- Rilevati con lo strumento (VIBROMETRO) nel luogo di lavoro. Il vibrometro è un analizzatore di vibrazioni portatile in grado di effettuare analisi spettrali e statistiche simultaneamente su tre canali. È importante considerare che le vibrazioni, avendo una direzione di oscillazione, hanno natura vettoriale, e pertanto se ne devono considerare le componenti sui tre assi ortogonali.
Metodologia di calcolo dell’esposizione giornaliera
La metodologia di calcolo dell’esposizione giornaliera a vibrazioni A(8) prevede la seguente formula:

Dove:
Te: Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)
av: Valore dell’accelerazione somma vettoriale delle componenti rilevate sui tre assi:

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più mezzi meccanici nell’arco della giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

Dove:
a²vi: somma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relativa all’operazione i-esima
Ti : Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)
In ragione dei livelli di azione giornalieri e dei valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero, si possono individuare cosi le seguenti classi di rischio:
ESPOSIZIONE |
CLASSE DI RISCHIO |
A(8) < 2,5 m/s² |
SISTEMA MANO-BRACCIO |
ACCETTABILE |
2,5 m/s² ≤ A(8) < 5 m/s² |
ACCETTABILE CON LA PROGRAMMAZIONE DI AZIONI DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORATIVE |
A(8) ≥ 5 m/s² |
INACCETTABILE E ADOZIONE IMMEDIATA DI MISURE ATTE A RIPORTARE L'ESPOSIZIONE AL DI SOTTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE |
A(8) < 0,5 m/s² |
CORPO INTERO |
ACCETTABILE
|
0,5 m/s² ≤ A(8) < 1 m/s² |
ACCETTABILE CON LA PROGRAMMAZIONE DI AZIONI DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORATIVE |
A(8) ≥ 1 m/s² |
INACCETTABILE E ADOZIONE IMMEDIATA DI MISURE ATTE A RIPORTARE L'ESPOSIZIONE AL DI SOTTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE |