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Piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggi
Cosa è il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza)?
Il Piano operativo di sicurezza è un documento che tutte le imprese operanti e presenti in cantiere, nei casi previsti dalla legge e disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono redigere e trasmettere ai soggetti interessati prima dell’inizio dei lavori.
Il POS riporta tutte le informazioni relative a quel cantiere: chi è l’impresa affidataria, l’attività svolta, i nominativi di chi gestisce le emergenze etc. e valuta i rischi per tutte le persone coinvolte nell’opera da realizzare all’interno del cantiere.
Il suo obiettivo è ridurre al minimo le cause di incidenti sul lavoro e prevenirle. Va redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile. Quindi, in caso di subappalto, con presenza di diverse imprese, ci saranno tanti POS quante le imprese presenti sul cantiere.
Il POS rappresenta il dettaglio della valutazione dei rischi già prevista dal D. Lgs. 81/08articoli 17 e 28, per le attività che si prevede di eseguire in un cantiere edile. Lo stesso deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel Titolo IV - allegato XV D. Lgs 81/08.
Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi, ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza.
Normative di riferimento
D. Lgs. 81/08, art. 17 - allegato XV (contenuti minimi Piano Operativo di Sicurezza);
Decreto Interministeriale 9 Settembre 2014
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria e di ciascuna impresa esecutrice deve redigere il POS in riferimento al singolo cantiere interessatoe mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza (RLS) una copia prima dell’inizio dei lavori.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria.
L'impresa affidataria verifica la congruenza del POS dell'impresa esecutrice rispetto al proprio e lo trasmette al CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione). Il CSE verifica i contenuti del POS rispetto all'allegato XV del D. Lgs. 81/08 (contenuti minimi) entro 15 giorni dalla ricezione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche.
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato, ad esclusione dei soggetti definiti dall'art.96 comma 1 bis (imprese di mera fornitura).
Il POS contienei seguenti elementi (almeno quelli elencati):
Il POS, contrariamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere. Si parla di piano operativo (POS) in presenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui è un’integrazione; quando non c’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC), il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).
Il lavoratore autonomo, definito dall’art. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 come la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, non è tenuto, in base all’art. 96 comma 1 lettera g) D. Lgs 81/08, a redigere il POS in quanto lo stesso è un documento da redigere a cura dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici che operano in cantiere.
I lavoratori autonomi sono però al tempo stesso obbligati a rispettare le indicazioni previste dal POS che sono stati trasmessi loro dall’impresa affidataria, in caso di violazione le sanzioni previste sono l’arresto fino a tre mesi o una multa tra €400 e €1.600.
Con il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato dal Ministero del Lavoro in collaborazione con quello delle Infrastrutture e della Salute, sono stati realizzati i Modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell’Opera (FO), nonché del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).
Il decreto, richiamando in primo luogo l’art. 104 bis del D. Lgs. 81/08, riporta i modelli semplificati utili alla redazione dei documenti citati.
Il modello semplificato ha lo scopo appunto di semplificare gli adempimenti formali senza ridurre la tutela del lavoro. Scegliere di redigerlo in alternativa al classico POS è facoltà del datore di lavoro, e questa scelta non è condizionata in alcun modo dal tipo di attività svolta dall'impresa né dal tipo di cantiere in cui deve essere svolta.
I modelli sono dei contenitori standard dentro i quali gli interessati cui compete l’obbligo dell’elaborazione (a seconda del caso, il committente dell’opera, il CSE o l’impresa esecutrice) inseriscono le informazioni necessarie e conformi alle finalità per cui sono previste.
A proposito del modello semplificato per il POS, la sua redazione, avverte la premessa, deve essere improntata ai criteri di semplicità, brevità e in modo da garantire:
Non esiste alcuna norma che imponga che il POS debba essere firmato dal datore di lavoro per poter essere considerato “valido”. La normativa vigente richiede al datore di lavoro di redigere il POS.
Il POS è il documento che il datore di lavoro redige in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08.
Si tratta, quindi, di un DVR per lo specifico cantiere.Questo obbligo non è delegabile.
Quindi, se il POS è stato imposto come obbligo indelegabile al datore di lavoro (in quanto DVR per lo specifico cantiere), è sempre e comunque a quest’ultimo riconducibile e ne è questi l’unico penalmente responsabile.
Per il POS quello che conta è il contenuto prevenzionale, la cui assenza o insufficienza costituisce un reato imputabile esclusivamente al datore di lavoro.
Infatti, ogni errore del POS è sempre imputabile ad una condotta colposa, attiva o omissiva del datore di lavoro, sia che questi abbia firmato oppure no il documento.
Il POS non serve ad identificare chi sia il datore di lavoro dell’impresa, in quanto non è certo questo documento che lo identifica, ma l’effettività della sua posizione nell’organizzazione dell’impresa.
Quindi anche se il POS è stato redatto da altri soggetti (RSPP, consulenti esterni, ecc.), del contenuto risponderà sempre e comunque il datore di lavoro identificabile in base al citato criterio dell’effettività. Il datore di lavoro, quindi, non si identifica con una firma su un documento, ma in base ai criteri sopra citati e, al fine dell’individuazione delle sue responsabilità, l’atto di firma è assolutamente privo di significatività.
In conclusione, quindi, il POS potrà considerarsi “non valido” e quindi come se non fosse stato redatto, non certo perché non firmato dal datore di lavoro ma solo se il documento è incompleto e cioè non soddisfa, in termini di contenuti, quanto previsto dal p. 3.2 dell’allegato XV al D. Lgs. 81/08.
Reato | Sanzione | Soggetto | Riferimenti normativi del D.lgs n. 81/2008 |
---|---|---|---|
Mancata redazione del PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) | Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 96, comma 1. Lettera g) Art. 159, comma 1 |
Mancata redazione PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) in cantieri in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati all’allegato XI del D.lgs n. 81/2008 | Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice | Art. 96, comma 1. Lettera g) Art. 159, comma 1 |
POS redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV | Ammenda da 2.000 a 4.000 euro | Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrici (anche familiare) | Art. 96, comma 1. Lettera g) Art. 159, comma 1 |
Mancata attuazione di quanto previsto nel PSC e nel POS | Ammenda da 2.500 a 6.400 euro | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 100, comma 3 Art. 159, comma 2, lett. a) |
Mancata attuazione di quanto previsto nel PSC e POS | Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro | Lavoratori autonomi | Art. 100, comma 3 Art. 160, comma 1, lett. a |
Verifica congruità del POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio (impresa affidataria), prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l’esecuzione | Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro | Datore di lavoro dell’impresa affidataria | Art. 97, comma 3 Art. 159, comma 2, lett. c) |
Messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza della copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro | Datori di lavoro delle imprese esecutrici | Art. 100, comma 4 Art. 159, comma 2, lett. d) |
Trasmissione del POS, prima dell’inizio dei rispettivi lavori da parte delle imprese esecutrici all’impresa affidataria che verifica la congruenza con il proprio (POS) e lo trasmette poi al coordinatore per l’esecuzione. I lavori possono iniziare dopo l’esito positivo della verifica che deve essere fatta al massimo entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro | Datori di lavoro imprese esecutrice o impresa affidataria | Art. 100, comma 4 Art. 159, comma 2, lett. d) |
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