Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: rischio atmosfere esplosive ATEX

Per “atmosfera esplosiva” si intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta (art. 288, D. Lgs. 81/08). É sufficiente che in un’attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro, o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con l’aria nelle giuste proporzioni (miscelazione compresa nel campo di esplodibilità) per determinare una possibile presenza di atmosfere esplosive.

Il documento di valutazione del rischio ATEX denominato “documento di protezione contro le esplosioni” deve essere redatto prima dell’inizio attività.

Rientrano in questo campo di applicazione anche i lavori in sotterraneo in cui sia presente un’area con atmosfere esplosive oppure laddove sia prevedibile (sulla base di indagini geologiche) che tale area si possa formare nell’ambiente.

Si devono altresì prendere in considerazione i luoghi che sono ( o possono essere) in collegamento con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Normative di riferimento

-Titolo XI D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo Unico della sicurezza sul lavoro”
- Direttiva 2014/34/UE
- Direttiva 99/92/CE

Le norme di buona tecnica, la cui applicazione costituisce presunzione di conformità al dettato legislativo, sono:

- CEI EN 60079-10-1: Classificazione dei luoghi pericolosi per presenza di gas, vapori e nebbie
- CEI-EN 60079-2: Classificazione dei luoghi pericolosi per presenza di polveri combustibili.

Il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  • probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
  • caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
  • entità degli effetti prevedibili.

Qualora la natura dell’attività non consentisse la prevenzione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve evitare l’accensione di atmosfere esplosive e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire sempre la salute e sicurezza dei lavoratori (art.298).

rischio atmosfere esplosive ATEX
rischio atmosfere esplosive ATEX
rischio atmosfere esplosive ATEX

Alcuni esempi di attività potenzialmente soggette alle disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (rischio esplosione) sono:

  • Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero
  • Industria tessile: filatura
  • Falegnamerie, lavorazione del legno
  • Industria chimica e petrolifera
  • Industria farmaceutica
  • Industria metallurgica
  • Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL
  • Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili
  • Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti
  • Carrozzerie
  • Distillerie, produzione di alcolici
  • Produzione di profumi

  • Individuazione delle zone di lavoro con probabile formazione di un’atmosfera esplosiva di cui all’allegato XLIX D. Lgs. 81/08 e in base ai seguenti parametri:
    • presenza e tipologia delle sostanze infiammabili o polveri combustibili;
    • tipologia dell’ambiente;
    • sorgenti di emissione (grado e tipologia);
    • ventilazione dell’ambiente;
    • controllo dell’emissione;
    • determinazione della zona.
  • Elaborazione di tavole rappresentative dei luoghi di lavoro in cui si trovano le zone con pericolo esplosione. Per ogni zona vengono individuate:
    • la sorgente di emissione;
    • il tipo di sostanza;
    • la classificazione della zona e l'estensione.
  • Stesura di un elenco di macchinari, attrezzature, impianti, utensili, apparecchi impiegati nelle attività del processo produttivo aziendale a rischio esplosione, compresi i dispositivi di allarme;
  • Le operazioni di manutenzione degli ambienti e dei dispositivi lavorativi;
  • Relazione sui rischi individuati e valutati in base all’entità del danno che potrebbe ragionevolmente accadere (lieve, modesto, grave, gravissimo) e alla probabilità di accadimento di tale danno (improbabile, possibile, probabile, molto probabile). Della combinazione dei due sopracitati fattori probabilità e danno viene identificata l’entità del rischio (molto basso, basso, medio, alto).

É fatto obbligo al datore di lavoro di applicare le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dal rischio atmosfere esplosive:

  • Adozione di misure di prevenzione e protezione come per esempio:
    • inertizzazione, azione sui limiti di esplosività, aggiunta di polvere inerte;
    • eliminazione delle fonti di ignizione;
    • auto-riscaldamento senza fiamma;
    • proibire al personale di fumare, di utilizzare accendini e fiammiferi nelle zone a rischio;
    • rimuovere la polvere accumulata sulle superfici calde e isolare le superfici calde mediante custodie;
    • utilizzare apparecchiature elettriche certificate ad essere utilizzate in ambiente esplosivo;
    • utilizzare apparecchiature per le quali il rischio di surriscaldamento sia minimo;
    • elaborare procedure di ispezione e manutenzione che minimizzino il rischio di surriscaldamento per le apparecchiature;
    • messa a terra delle parti dell’impianto che possono accumulare cariche;
    • messa a terra del personale e dotazione di calzature disperdenti, ossia con suole conduttive;
  • Informazione e formazione dei lavoratori (Art. 294-bis, D.Lgs. 81/08);
  • Uso di attrezzature che soddisfino i requisiti minimi di cui all’allegato L, parte A e B (Art. 295, D.Lgs. 81/08);
  • Verifiche delle installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XLIX;

Il documento deve essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.

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