DVR stress lavoro correlato
Documento di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato
Redazione del Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato
Per stress lavoro correlato si intende la condizione fisiologica di malessere che nasce da condizioni lavorative non in linea con un equilibrato svolgimento psico-fisico dell’attività lavorativa. Lo stress non deve essere considerato una malattia ma una condizione di adattamento fisiologico, che produce effetti negativi sulla salute fisica, emotiva e psicologica del lavoratore sottoposto a stress di carattere ambientale, personale, lavorativo.
Dal punto di vista lavorativo, si può definire quindi lo Stress Lavoro Correlato, come la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste [European Agency for Safety and Health at Work].
Esiste uno stress, a dosi accettabili, che ha effetti positivi sul nostro organismo, consentendoci di reagire in modo efficace ed efficiente agli stimoli esterni e di innescare un’adeguata soglia di attenzione verso le esigenze dell’ambiente; un’esposizione prolungata a fattori stressogeni invece, può essere fonte di rischio per la salute dell’individuo, sia di tipo psicologico che fisico, riducendo l’efficienza sul lavoro (assenteismo, malattia, richieste di trasferimenti…).
La condizione di stress può essere generata da molti fattori tra cui:
Lo stress lavoro correlato rientra, secondo l’art.28 del D.lgs. 81/08, all’interno di quei fattori che devono essere monitorati all’interno di un’impresa, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e la cui valutazione va inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi. La valutazione del rischio stress lavoro correlato, che vede come attori principali il Datore di Lavoro (DDL), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), consiste nell’individuare indicatori, facilmente e chiaramente misurabili, delle manifestazioni esterne di stress, in relazione a condizioni di lavoro.
E’ importante sottolineare come il concetto di Stress Lavoro Correlato sia diverso da quello di:
Mobbing persecuzione sistematica messa in atto da una o più persone allo scopo di danneggiare chi ne è vittima fino alla perdita del lavoro. Se dunque i possibili rischi soprattutto a livello psicologico, evidenziati dagli indicatori sintomatici che vedremo di seguito, possono risultare analoghi, nello Stress manca la componente di intenzionalità che è invece presente nel mobbing.
Una distinzione opportuna da ricordare è quella relativa ai fenomeni del Mobbing inteso come una persecuzione sistematica messa in atto da una o più persone allo scopo di danneggiare chi ne è vittima fino alla perdita del lavoro
Burn-Out: l’esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d’aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere.
Normative di riferimento
D.Lgs. n. 81/08, n.81 che prescrive e suggerisce che per l’intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi.
Manuale ad uso delle aziende in attuazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., INAIL 2017 - metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.
Quali sono gli obblighi del Datore di lavoro e quando redigere il documento di valutazione del rischio stress-lavoro correlato?
La valutazione specifica del rischio stress-lavoro correlato è obbligatoria ovunque vi siano lavoratori impiegati, indipendentemente dal numero. Sono quindi escluse le imprese individuali senza lavoratori (dipendenti, collaboratori od altro) ma non ad esempio le società tipo SNC senza iscritti a libro paga, poiché i soci lavoratori, a loro volta, costituiscono numero.
La valutazione del rischio stress-lavoro correlato non ha solo vantaggi dal punto di vista etico (il benessere dei lavoratori) o normativo (l'ottemperanza ad una norma di legge), ma anche da quello dell'ottimizzazione della perfomance. Situazioni diffuse di malessere si traducono inevitabilmente in diminuzione di utile e/o di qualità del servizio erogato, in quanto il disagio provoca una diminuzione delle performance individuali su un elevato numero di persone. La valutazione del rischio stress-lavoro correlato può rappresentare un'occasione strategica per mettere in evidenza punti di forza e aree di miglioramento, da cui partire in un'ottica di sviluppo continuo.
Quali sono le metodologie da adottare per la valutazione del rischio stress-lavoro correlato?
La metodologia più comunemente utilizzata per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è quella proposta dall’INAIL nel 2011 (e successivamente rielaborata nel 2017) elaborata conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (Comunicato del Ministero del Lavoro in G.U. n.304 del 30/12/2010)
La metodica di valutazione prevede due step:
1 Valutazione preliminare (necessaria): analisi condizioni oggettive
L’approccio alla valutazione preliminare deve essere attuato tramite l’utilizzo di “liste di controllo” ed è costituito sostanzialmente da due momenti:
La “lista di controllo” permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili agli “eventi sentinella”, al “contenuto” ed al “contesto” del lavoro.
È compilata dal Gruppo di Gestione della Valutazione coadiuvato, per la compilazione della parte “eventi sentinella”, da soggetti afferenti all’ufficio del personale.
Per quanto concerne la lista di controllo relativa al contenuto e contesto del lavoro, il gruppo dei compilatori dovrà essere costituito in modo da garantire la possibilità da parte di RLS/RLST e lavoratori di una partecipazione attiva ed in grado di fare emergere i differenti punti di vista.
Fermo restante l’obbligo di effettuare la valutazione su “gruppi omogenei di lavoratori”, si procederà alla compilazione di una o più “lista di controllo”, a seconda dei livelli di complessità organizzativa, tenendo in considerazione, ad esempio, le differenti partizioni organizzative e/o mansioni omogenee.
La “lista di controllo”, permette di effettuare una valutazione delle condizioni di rischio attraverso la compilazione degli indicatori che sono stati inseriti secondo il seguente schema:
I - EVENTI SENTINELLA (10 indicatori aziendali) |
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori) |
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori) |
---|---|---|
Infortuni | Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro | Funzione e cultura organizzativa |
Assenza per malattia Assenze dal lavoro Ferie non godute Rotazione del personale | Pianificazione dei compiti | Ruolo nell’ambito dell’organizzazione |
Turnover | Carico di lavoro - ritmo di lavoro | Evoluzione della carriera |
Procedimenti/ Sanzioni disciplinari | Orario di lavoro | Autonomia decisionale controllo del lavoro |
Richieste visite straordinarie | Rapporti interpersonali sul lavoro | |
Segnalazioni stress lavoro-correlato | Interfaccia casa lavoro - conciliazione vita/lavoro | |
Segnalazioni stress lavoro-correlato |
Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. I punteggi delle 3 aree vengono sommati.
La somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree consente di identificare il proprio posizionamento nella “tabella dei livelli di rischio”, esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, rispetto al punteggio massimo.
Si riporta di seguito la TABELLA DI LETTURA del punteggio ottenuto
LIVELLO DI RISCHIO | NOTE |
---|---|
Non Rivelante 25% | L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Nel caso in cui la valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato identifichi un “rischio non rilevante”, tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà prevedere un “piano di monitoraggio”, ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell’andamento degli eventi sentinella |
Rischio Medio 50% | L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato; vanno adottate azioni correttive e successivamente va verificata l’efficacia degli interventi stessi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare adeguate azioni correttive (ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi) riferite, in modo specifico, agli indicatori di contenuto e/o di contesto che presentano i valori di rischio più elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse “liste di controllo”, l’efficacia delle azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita. |
Rischio Alto >50% | L’analisi degli indicatori evidenzia una situazione di alto rischio stress lavoro-correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive immediate. Si adottano le azioni correttive corrispondenti alle criticità rilevate; successivamente va verificata l’efficacia degli interventi correttivi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si devono adottare adeguate azioni correttive (ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi) riferite in modo specifico agli indicatori di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse “liste di controllo”, l’efficacia delle azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita. |
2 Valutazione approfondita (eventuale): analisi condizioni soggettive
La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunione) che garantiscano il coinvolgimento dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
La valutazione approfondita del rischio da stress occupazionale deve essere condotta sulla base di un questionario che mira ad individuare la percezione delle condizioni lavorative individuali. Questo questionario prende in considerazione le reazioni soggettive dei lavoratori alle condizioni proprie del loro luogo di lavoro e delle caratteristiche dello stesso, richiedendo la loro valutazione, riferita, ad esempio: all'organizzazione del lavoro, alle relazioni sociali, alle richieste poste dai compiti da svolgere, al sostegno offerto da superiori e colleghi, alla possibilità di esercitare un controllo sulle proprie attività di lavoro. Solitamente a queste domande riferite al lavoro ne vengono affiancate anche altre concernenti lo stato di salute psicofisica dei singoli lavoratori, ad esempio in relazione a: disturbi del sonno, alimentari, fisici, dell'umore. Il metodo di rilevazione è costituito generalmente da questionari anonimi somministrati alla popolazione presa in esame, o ad un campione significativo di soggetti. In ogni caso si richiede la partecipazione diretta di una notevole percentuale di lavoratori, al fine di evidenziare risultati statisticamente significativi.
Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione dai rischi da stress lavoro correlato?
Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo, l'organizzazione deve utilizzare la valutazione dello stress come base per la condivisione (discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.
La prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare l'adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati.
Nello scegliere le misure ed i provvedimenti di prevenzione adeguati, dato il carattere variabile del fenomeno stress, legato a fattori "imprevedibili" (es. le diverse reazioni dei gruppi - o del singolo - nei confronti della medesima scelta aziendale che sia tecnica, gestionale, organizzativa o un evento che subentra nella vita di una persona), si potrebbero adottare differenti misure. Tra queste:
La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro che integra la politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del gruppo ed individua le misure di prevenzione e può adottare un codice di condotta aziendale.
Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi tra i quali:
La valutazione dello stress lavoro correlato, come parte dei SGSL, dovrebbe prevedere una fase di monitoraggio del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori già in fase di pianificazione.
Questo livello di monitoraggio può prevedere l'analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di salute attraverso la verifica con medico competente o specialisti designati ed il livello di attuazione delle misure di prevenzione identificate per la riduzione del rischio.
Quando aggiornare il documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato?
L’aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato deve essere effettuato periodicamente, indicativamente ogni due anni, attraverso la riapplicazione dello strumento adottato per la valutazione preliminare.
Sanzioni per inadempimenti
Come prima cosa l’omissione stessa della valutazione dello stress nella compilazione del DVR comporta il rischio del pagamento di una sanzione che va da un minimo di 2.500 euro fino ad un massimo di 6.400 euro. Nei casi più gravi è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi. Una sanzione del genere viene applicata anche nei casi in cui la redazione del Documento di valutazione del rischio stress avvenga, ma senza l’effettiva presenza del RSPP e del medico competente.
Le sanzioni sono previste anche in caso di redazione di un DVR incompleto, dove mancano le opportune misure di prevenzione necessarie o il programma delle varie procedure da mettere in atto e dove non sono riportati i riferimenti dei ruoli all’interno dell’organizzazione che hanno il dovere di provvedere alla redazione del DVR stesso, secondo quanto previsto dall’art.28, comma 2 lett. b,c, d, del Dlgs n. 81/2008. Nel caso in cui ad un controllo nel documento di valutazione dei rischi dovessero presentarsi tali mancanze è prevista una sanzione che ammonta ad una cifra compresa tra i 2.000 euro ed i 4.000 euro.
Altro possibile caso di sanzione sullo stress lavoro correlato è l’assenza nel DVR della relazione dove per legge è obbligatorio riportare quali sono stati i criteri di valutazione utilizzati nell’analisi della valutazione del rischio stress lavoro correlato e quali sono le mansioni che possono esporre i lavoratori al rischio di stress. In questo caso secondo quanto riportato dall’ art. 55 comma 4, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro la pena prevista è un’ammenda che oscilla tra i 1.000 euro ed i 2.000 euro in base alla gravità della mancanza.
Infine anche la mancata consultazione dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella redazione del Documento di valutazione del rischio stress può essere motivo di sanzione, l’art.29, comma 2 del Dlgs n. 81/2008 prevede una sanzione economica da euro 2.000 euro a 4.000 euro
Scarica e consulta gli allegati
Metodologia-valutazione-rischio-SLC.pdf
Esempio check list stress valutazione preliminare soggettiva
Esempio check list stress valutazione oggettiva
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