Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: movimentazione manuale dei carichi

Come riportato nell’art. 167, Capo I, Titolo VI, D. Lgs. 81/08, per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto e sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le operazioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare e spostare un carico. Tali operazioni potrebbero comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Una non corretta movimentazione manuale, infatti, può provocare distorsioni, lombalgie (il comune mal di schiena), lombalgie acute (il cosiddetto “colpo della strega”), ernie del disco (con possibile conseguente sciatalgia), strappi muscolari, fino alle lesioni dorso-lombari gravi.
Come conseguenza, le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale, sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti (assenze per malattia, cure, cambiamenti di lavoro, invalidità), rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro.
Infatti, circa il 20% degli infortuni lavorativi avviene a livello del rachide lombare in occasione di attività di sollevamento di oggetti pesanti eseguite in modo imprudente. I rischi collegati alla movimentazione manuale dei carichi coinvolgono molteplici elementi lavorativi ed individuali.

Una valutazione quantitativa dei rischi prenderà in esame:

  • le caratteristiche del carico
  • lo sforzo fisico richiesto
  • le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.

Normative di riferimento

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, " Testo Unico della sicurezza sul lavoro", TITOLO VI, ALLEGATO XXXIII;
- Metodo NIOSH;
- Studi di Snook e Ciriello;
- Norma UNI ISO 11228-1/2/3

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quando elaborare la valutazione specifica del rischio movimentazione manuale dei carichi?

E' necessario approfondire la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) con uno specifico documento nei casi in cui Sono previste attività di sollevamento di carichi (oggetti oltre i 3 Kg) in maniera continuativa (almeno una ogni ora)

Il datore di lavoro, nell’ambito della prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, dovrà considerare una serie di fattori di rischio che sono i seguenti: caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell’ambiente di lavoro, esigenze connesse all’attività, fattori individuali di rischio.

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere pertanto valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), calcolati sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento.
In funzione dei valori di questi ultimi sono determinare le misure di tutela.

Secondo l’art. 168 D.Lgs.81/08, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati , in particolare le attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi?

La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), con particolare riferimento alle operazioni di sollevamento e abbassamento, si avvale di più metodi. Tra i più utilizzati:

  • 1) Metodo Liberty Mutual (Tabelle di Snook e Ciriello per sollevamento ed abbassamento)
  • 2) Equazione NIOSH (revisione 1994)
  • 3) Norma ISO 11228-1 (per operazioni di sollevamento e trasporto).
  • Ogni metodologia implica, per il suo corretto utilizzo, la verifica di presupposti e limiti, il mancato rispetto dei quali rende inapplicabile il metodo.

La metodologia utilizzata ricorre al più recente modello proposto dal NIOSH (1993) che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di peso raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione.
Il NIOSH, nella sua proposta parte da un peso ideale di 23 kg valido per entrambi i sessi. Ciascun fattore demoltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1. Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l’elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal caso il peso iniziale ideale diminuisce di conseguenza.
In taluni casi l’elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore viene posto uguale a zero, intendendo che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di quello specifico elemento di rischio.
Si parte comunque da una situazione ideale che è la seguente:

Età Uomini Donne
> 18 anni 25 Kg 15 Kg
15-18 anni 15 Kg 10 Kg

Per la valutazione del rischio da movimentazione di un carico e per la sua prevenzione, è necessario l’introduzione di fattori correttivi in relazione alle caratteristiche del carico in maniera da ottenere il “peso raccomandato” secondo una formula NIOSH per la quale il peso del carico viene corretto moltiplicandolo per fattori:

fattore altezza FA altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento
fattore dislocazione FD escursione verticale fra l'inizio e la fine del sollevamento
fattore orizzontale FO distanza massima del peso del corpo, all'altezza dell'ombelico, durante il sollevamento
fattore frequenza FF numero di atti di sollevamento in un minuto
fattore asimmetria FAS dislocazione angolare del carico tra inizio e fine dell'operazione
fattore presa FP tipologia della presa del carico

Ogni scostamento dalle migliori condizioni di uno dei fattori descritti attribuisce ad esso un indice di valore inferiore all'unità, pertanto attraverso la seguente formula è possibile individuare il peso raccomandato partendo dal peso reale:

Kg di peso max previsti dalla normativa x FA x FD x FO x FF x FAS x FP = peso raccomandato

Conoscendo il rapporto tra “peso movimentato” e “peso raccomandato” sarà possibile calcolare un indice di rischio:

  • Se l’indice è inferiore a 0,75 è da considerarsi accettabile.
  • Se l'indice è tra 0,75 e 1,25 l'accettabilità non è per tutti i soggetti ed è consigliabile intervenire sui mezzi, sull'organizzazione del lavoro e sul controllo sanitario degli addetti.
  • Se l'indice supera 1,25 la situazione è a rischio e necessita di interventi tecnici.

Applicazione del metodo Niosh per la valutazione del rischio per compiti multipli

Nei comuni contesti produttivi i lavoratori sono spesso chiamati a svolgere compiti diversi di movimentazione manuale di carichi per i quali il calcolo sopra descritto non può essere applicato. Dovrà pertanto essere applicata una procedura ponderata in cui saranno presi in considerazione il numero dei compiti diversi e le relative frequenze di movimentazione. Potranno essere identificati gruppi di compiti secondo il tipo di carico e la relativa frequenza.

Ad esempio:

  • carichi movimentati in modo simile o ad altezze analoghe,
  • carichi movimentati con frequenze simili,
  • carichi di peso simile.

In queste situazioni si dovrà calcolare l’Indice di Sollevamento Composto (ISC) che è determinato dall’indice di sollevamento (IS) del compito più gravoso, incrementato di una quota determinata dagli IS degli altri compiti.
Il calcolo dell’ISC, come proposto dal NIOSH, è rappresentato nella condizione più semplice (cioè per due compiti) dalla seguente formula:

ISC = IS1 + (IS21+2 - IS21)

Ciò significa che, nel caso in cui l’indice di sollevamento del compito semplice 1 (IS1) risulti uguale all’indice di sollevamento del compito semplice 2 (IS2), due dei termini dell’equazione si semplificano e la risultanza sarà allora quello di un compito semplice effettuato alle frequenze somma di IS1 e IS2. Per facilitare la comprensione delle variabili che debbono essere calcolate si espliciteranno una serie di passaggi matematici come di seguito riportato:

IS = Peso sollevato / Peso raccomandato
Peso raccomandato = Cp x FA x FV x FO x FAs x FP x FF

Dove

Cp = Costante di peso
FA = Fattore altezza delle mani all’inizio del sollevamento
FV = Fattore dislocazione verticale
FO = Fattore distanza orizzontale dal corpo
FAs = Fattore asimmetria
FP = Fattore presa
FF = Fattore frequenza/durata

Va calcolato l’IS del compito più gravoso mediante la presente formula:

IS = Peso sollevato / Peso raccomandato = Peso sollevato / Cp x FA x FV x FO x FAs x FP x FF

Nel calcolo dell’indice di sollevamento composto (ISC) si applica la formula senza il fattore frequenza (FF) per il calcolo del peso raccomandato indipendente dalla frequenza (PRIF) per ogni compito. E quindi avremo:

Peso sollevato / (PRIF) CpxFAxFVxFOxFAsxFP = Indice di sollevamento indipendente dalla frequenza = ISIF

Ritornando alla formula di partenza possiamo allora scrivere:

ISC = IS1 + (IS21+2 - IS21) = IS1 + ISIF2 (1/FF1+2– 1/FF1) + ISIF3 (1/FF1+2+3 (*) – 1/FF1+2)

dove IS1 è l’indice di sollevamento del compito più sovraccaricante e i successivi (IS2, IS3….) sono IS che tengono conto delle frequenze relative a ciascun compito. (*) il valore FF della formula 1/FF1+2+3 è dato dalla sommatoria delle frequenze reali di atti al minuto per compito semplice, prendendo il valore corrispondente nella tabella delle frequenze n. 3.

La frequenza di sollevamento del singolo compito può essere calcolata in due modi:
se il ritmo di sollevamento è costante, pur sollevando oggetti diversi, si divide la frequenza generale per il numero dei compiti semplici;
se il ritmo di sollevamento è variabile, si divide il numero di ogni tipo di oggetto movimentato per la durata del compito semplice.

Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione?

In determinati ambiti lavorativi, non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi per cui occorre adottare sistemi ed accorgimenti nel corso delle operazioni di trasporto e di sollevamento. Dovendo sollevare un carico, maggiore è l’inclinazione del tronco e maggiore risulta il carico dei muscoli dorsali e dei dischi intervertebrali, per cui anche pesi leggeri possono risultare pericolosi se sollevati con il tronco inclinato in avanti. In generale, si dovranno tenere in considerazione le seguenti indicazioni:

Movimentazione manuale dei carichi
  • essere in posizione stabile;
  • afferrare il carico con sicurezza e possibilmente sempre con entrambi le mani;
  • tenere il carico il più vicino possibile al corpo;
  • non depositare o prelevare materiali al di sopra dell’altezza delle spalle o direttamente sul pavimento;
  • evitare la torsione del busto girando tutto il corpo e muovendo i piedi;
  • tenere la schiena ben eretta e distesa, mai piegare la schiena; in caso di sollevamento di oggetti posti in basso è necessario piegare le ginocchia;
  • sia in piedi che seduti la schiena non deve mai essere curva;
  • il piano di lavoro deve essere ad una altezza tale da poter tenere i gomiti ad angolo retto;
  • per lavorare seduti il tavolo deve lasciare sufficiente spazio alle gambe, i piedi devono essere appoggiati sul pavimento o su di un poggiapiedi;
  • è sempre bene cambiare con una certa frequenza la posizione del corpo.

Sarà necessario gestire l’organizzazione del lavoro e prima di iniziare a spostare un oggetto è indispensabile valutare:

Movimentazione manuale dei carichi
  • il percorso da compiere (la lunghezza del tragitto, la presenza di spazi ristretti, di scale, di pavimenti sconnessi o scivolosi, la temperatura ambiente ecc.);
  • la necessità di altri operatori (meglio trasportare il carico in due) o di ausili meccanici;
  • le caratteristiche del contenitore (forma, dimensioni, baricentro, afferrabilità e stabilità) e del contenuto (sostanze infiammabili, corrosive, ecc.);
  • evitare che i periodi in cui si sollevano i carichi siano concentrati nella giornata, alternarli con altri lavori meno gravosi;
  • evitare di spostare oggetti troppo ingombranti tali da impedire la visibilità;
  • suddividere i carichi eccessivi in più carichi di peso minore. Se non si può dividere il carico è bene utilizzare un mezzo di trasporto. La regola di suddividere il carico vale anche in caso di pesi leggeri e di percorso lungo, infatti anche se il tragitto da percorrere è lungo anche il trasporto di un peso leggero può diventare faticoso.

Oltre a quanto detto, il datore di lavoro dovrà organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di salute e sicurezza, dovrà formare e informare i lavoratori sui rischi relativi al peso e a tutte le caratteristiche del carico movimentato, dovrà fornire ai lavoratori corretto addestramento allo svolgimento della mansione in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi, dovrà sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria in base ai risultati ottenuti dalla valutazione dei rischi.

Quando aggiornare il documento di valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi?

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Sanzioni per inadempimenti

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da auro 2.500 fino a euro 6.400 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2;
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da auro 750 fino a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 169, comma 1.

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