La valutazione dei rischi è un aspetto fondamentale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La valutazione dei rischi specifica da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA)riguarda tutte le attività in cui occorre verificare, analizzare, identificare i livelli di esposizione dei lavoratori che utilizzano attrezzature (sorgenti) in grado di generare ROA. Il rispetto dei limiti di esposizione garantisce una protezione dei lavoratori esposti a ROA dagli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Esempi di attività in cui potrebbero essere presenti tali sorgenti sono

ROA
  • Dermatologia/Estetica
  • Forni di fusione metalli/vetro
  • Metalmeccanica (qualsiasi attività con fasi lavorative di saldatura , fotoincisione, taglio laser)
  • Laboratori con lampade germicida
  • Carrozzerie (se in possesso di lampade IR per essiccazione)

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.
Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in:

  • Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
  • Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
  • Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.

Le sorgenti di radiazioni coerenti emettono radiazioni in fase fra di loro (ovvero i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da LASER (amplificazione di luce mediante emissione stimolata da radiazione) , mentre le sorgenti di radiazioni non coerenti emettono radiazioni sfasate e sono qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione LASER.

Le radiazioni ottiche artificiali sono dannose per l'uomo perché un'esposizione eccessiva danneggia, a vari livelli di gravità in base al tipo e entità delle radiazioni ottiche artificiali e alla sensibilità individuale, l'occhio (cristallino, cornea, retina) e la cute, provocando ustioni, cataratta, fotosensibilizzazione o altre manifestazioni patologiche.

Lunghezza
d’onda (nm)
TipoOcchioPelle
100 - 280UV Cfotocheratite
foto congiuntivite
Eritema
(scottatura della pelle)
Tumori cutanei
Processo accelerato di invecchiamento della pelle
280 - 315UV Bfotocheratite
foto congiuntivite
Eritema
(scottatura della pelle)
Tumori cutanei
Processo accelerato di invecchiamento della pelle
315 - 400UV Acataratta fotochimicaReazione di foto sensibilitàTumori cutanei
Processo accelerato di invecchiamento della pelle
400 – 780Visibilelesione fotochimica e termica della retinaReazione di foto sensibilitàBruciatura della pelle
780 - 1400IR A cataratta bruciatura della retina Bruciatura della pelle
1400 - 3000IR B cataratta, bruciatura della cornea  
3000 - 106IR C bruciatura della cornea  

Oltre ai rischi per la salute dovuti all'esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti da prendere in esame quali:

  • - disturbi temporanei visivi, accecamento temporaneo, abbagliamento (sovraesposizione a luce visibile);
  • - rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione;
  • - rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di laser di elevata potenza.

Normative di riferimento

Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08 - Limiti di esposizione alle ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali);

Direttiva 2006/25/CE del parlamento e del consiglio del 5 aprile 2006 – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute, relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CE);

UNI EN 14255 – 1 - 2005: Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti – Parte 1: radiazioni ultraviolette emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro;

UNI EN 14255 – 2 - 2006: Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti – Parte 2: Radiazioni visibili ed infrarosse emesse da sorgenti artificiali nei posti di lavoro;

UNI EN 14255 – 4 - 2007: Terminologia e le grandezze da utilizzare per le misurazioni.

Il rischio da radiazioni ottiche artificiali è piuttosto diffuso, in quanto diverse sorgenti artificiali di radiazioni ottiche possono essere presenti nei luoghi di lavoro, in modo più frequente soprattutto in particolari comparti produttivi.

Il datore di lavoro ha l’obbligo innanzitutto di individuare se all’interno della sua azienda sono presenti sorgenti emissive di radiazioni ottiche artificiali e ove fossero presenti dovrà stabilire se nelle, corrette situazioni di impiego, diano luogo ad esposizioni tali da dover procedere ad una valutazione dei rischi mediante misurazioni.

La finalità è quella di prevedere delle misure di prevenzione e protezione e attuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti

Dopo il censimento, in relazione alle conoscenze acquisite, sarà possibile stabilire che determinate sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette situazioni di impiego, non diano luogo ad esposizioni tali da dover procedere ad una valutazione dei rischi mediante misurazioni. In tal casi, il termine “giustificazione”, riportato dal legislatore al comma 3 art. 181 del D.Lgs 81/08, si riferisce a tutte le situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione con misurazione.

L'Art. 216 del D.Lgs. 81/08 richiede infatti al datore di lavoro l’identificazione dell’esposizione e la valutazione dei rischi prescrivendo che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, valuti e, quando necessario, misuri e/o calcoli i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.

In fase preliminare si dovranno censire tutte le attrezzature che emettono radiazioni ottiche artificiali presenti in azienda in base:

  • ai dati forniti dai fabbricanti delle attrezzature stesse, se disponibili;
  • ai dati e studi su attrezzature analoghe in letteratura scientifica e/o forniti da Enti riconosciuti;
  • alle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, redatte dalle Regioni e dalle Provincie Autonome in collaborazione con INAIL e ISS.

Esempio:

IR Infrarossi

  • Piastre radianti a gas installate a soffitto con T° a terra 14-15 °C
  • Alluminio fuso in siviera e/o alloggiato a bordo pressofusione
  • Lampade IR per allevamento zootecnico
  • Lampade IR installate a soffitto in luoghi di sosta o transito senza significativo stimolo visivo e senza effetto termico a terra

Visibile

  • Illuminazione generale di ambienti
  • Lampade alogene con rischi termico entro 10 sec. Di esposizione
  • Lampade pulsanti (girofari dei muletti) con impulsi luminosi
  • ≤ 0.25 sec
  • ≥ 0.25 sec
  • Fari notturni
  • Barriere protettive ottiche
  • Sistemi LED
  • Segnaletica luminosa
  • Display
  • Schermi PC

UV (ABC)

  • Impianto di saldatura ad arco in posizione fissa
  • Impianto di saldatura ad arco mobile
  • Fotoincisione
  • Sterilizzatrici
  • Lampade insetticide

LASER

  • Impianto di taglio laser
  • Barriere protettive laser
  • Termometro laser
  • Laser terapeutico

Dopo il censimento, in relazione alle conoscenze acquisite, sarà possibile stabilire che determinate sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette situazioni di impiego, non diano luogo ad esposizioni tali da dover procedere ad una valutazione dei rischi mediante misurazioni. In tal casi, il termine “giustificazione”, riportato dal legislatore al comma 3 art. 181 del D.Lgs 81/08, si riferisce a tutte le situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione con misurazione.

Le sorgenti giustificabili sono in pratica quelle che non comportano rischi per la salute (intrinsecamente sicure e che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti) e pertanto possono essere tralasciate nell'ambito della valutazione specifica del rischio da radiazioni ottiche artificiali.
Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni di impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza; in questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata. Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009 così come le lampade anche a led classificate nel gruppo Esente dalla norma CEI EN 62471:2009 (esempi di sorgenti di gruppo esente sono l'illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa); tutte le sorgenti laser classificate nelle classi 1 e 2 secondo Io standard IEC 60825.
Per le sorgenti di ROA classificate come “giustificabili“ non è necessario effettuare la valutazione del rischio, ma è obbligatoria la redazione del documento che attesti il censimento e la classificazione delle stesse.

Le sorgenti non giustificabili sono invece quelle che possono comportare rischio per occhi e/o cute dei soggetti esposti (vedi elenco sottostante) di cui non è possibile escludere a priori l’esposizione dei lavoratori e che in casi specifici può richiedere la misurazione delle radiazioni ottiche artificiali da parte di un tecnico specializzato con apposita strumentazione (con spettroradiometro o di radiometro a banda larga) al fine di verificare il rispetto dei valori limite indicati dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08 Allegato XXXVII); ciò si applica sia alle radiazioni ottiche artificiali incoerenti che alle radiazioni ottiche artificiali coerenti (laser).

L'approfondimento della valutazione del rischio dovrà essere pertanto realizzato nei seguenti casi:

ROA
  • - laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione;
  • - saldatura elettrica ad arco;
  • - utilizzo di plasma per il taglio e la saldatura;
  • - lampade germicide;
  • - sistemi LED per fototerapia;
  • - lampade abbronzanti;
  • - lampade ad alogenuri metallici;
  • - corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
  • - apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico.

Le attività che comportano o possono comportare l’impiego di sorgenti ROA saranno pertanto analizzate valutando i tempi, le distanze, la conformazione dei luoghi e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali riflessioni.

In particolare sono presi in considerazione:

  • il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare;
  • la possibilità di riflessioni (scattering) della radiazione da pareti, apparecchiature, oggetti contenuti nell’ambiente;
  • i dati spettrali della sorgente; lo spettro può essere determinato ricavandolo dalle specifiche tecniche fornite dal costruttore;
  • se l’emissione della sorgente è costante o variabile;
  • la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo professionale;
  • il tempo di permanenza dell’operatore nella posizione esposta.

Nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche. Partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.: dall’irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l’irradianza efficace).

Infine i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.

Ricapitolando i passi da seguire:

  • censire le proprie attrezzature identificando quelle che possono emettere ROA;
  • se presenti, recuperare la documentazione del costruttore;
  • nel caso siano sorgenti ROA giustificabili non e' necessario eseguire una valutazione di dettaglio ma andrà comunque integrato il documento di valutazione dei rischi, per cui assieme al consulente si provvederà ad  aggiornare celermente la documentazione essendo un adempimento già in vigore (26 aprile 2010);
  • nel caso siano sorgenti ROA non giustificabili è quindi necessario procedere ad una valutazione di dettaglio, forse di tipo strumentale. In tal caso – indica infine la relazione – si suggerisce una riunione ad hoc con il consulente per valutare i passi da seguire.

Qualora in esito alla valutazione dei rischi si evidenzi che i valori limite di esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione (piano di miglioramento) che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

  • di altri metodi che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche: esempio sostituire o scegliere attrezzature che non emettono o emettono minori radiazioni ottiche artificiali ROA, tenuto conto il lavoro da svolgere;
  • delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute (esempio predisporre dei ripari laterali con tende di protezione per evitare gli abbagliamenti e danneggiamenti degli occhi derivanti dalla saldatura passiva; contenimento della sorgente all’interno di ulteriori idonei alloggiamenti schermanti; separazione fisica degli ambienti nei quali si generano ROA potenzialmente nocive dalle postazioni di lavoro vicine; l’impiego di automatismi/interblocchi per disattivare le sorgenti ROA potenzialmente nocive sugli accessi ai locali nei quali queste sono utilizzate;
  • degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro istituendo un registro per i controlli e la manutenzione delle attrezzature;
  • della formazione e informazione ai lavoratori sul rischio da esposizioni a radiazioni ottiche artificiali ROA necessaria per quelli a rischio di superamento dei livelli di esposizione definiti dalla Legge, ma anche per quei lavoratori che si trovano in presenza di sorgenti ‘non giustificabili’ pur non superando i limiti di esposizione
  • della cartellonistica di sicurezza, ad esempio ricordando le aree in cui è possibile il superamento dei limiti di esposizione vanno segnalate e, ove possibile, delimitate. E laddove venga ravvisata la necessità di adottare dispositivi di protezione, occorre segnalarne l’obbligatorietà per mezzo di apposita cartellonistica.
  • della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • delle limitazioni della durata dei livelli di esposizione;
  • della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale degli occhi o della pelle;
  • delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature;
  • della sorveglianza sanitaria che viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal Datore di Lavoro. Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di esposizione

  •  La valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) deve essere rielaborata, in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ogni quattro anni o in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute di tutti i lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

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