DVR R.O.A.
Documento di valutazione dei rischi da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali
La valutazione dei rischi è un aspetto fondamentale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
La valutazione dei rischi specifica da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA)riguarda tutte le attività in cui occorre verificare, analizzare, identificare i livelli di esposizione dei lavoratori che utilizzano attrezzature (sorgenti) in grado di generare ROA. Il rispetto dei limiti di esposizione garantisce una protezione dei lavoratori esposti a ROA dagli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Esempi di attività in cui potrebbero essere presenti tali sorgenti sono

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.
Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in:
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.
Le sorgenti di radiazioni coerenti emettono radiazioni in fase fra di loro (ovvero i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da LASER (amplificazione di luce mediante emissione stimolata da radiazione) , mentre le sorgenti di radiazioni non coerenti emettono radiazioni sfasate e sono qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione LASER.
Le radiazioni ottiche artificiali sono dannose per l'uomo perché un'esposizione eccessiva danneggia, a vari livelli di gravità in base al tipo e entità delle radiazioni ottiche artificiali e alla sensibilità individuale, l'occhio (cristallino, cornea, retina) e la cute, provocando ustioni, cataratta, fotosensibilizzazione o altre manifestazioni patologiche.
Lunghezza d’onda (nm) | Tipo | Occhio | Pelle | |
---|---|---|---|---|
100 - 280 | UV C | fotocheratite foto congiuntivite | Eritema (scottatura della pelle) | Tumori cutanei Processo accelerato di invecchiamento della pelle |
280 - 315 | UV B | fotocheratite foto congiuntivite | Eritema (scottatura della pelle) | Tumori cutanei Processo accelerato di invecchiamento della pelle |
315 - 400 | UV A | cataratta fotochimica | Reazione di foto sensibilità | Tumori cutanei Processo accelerato di invecchiamento della pelle |
400 – 780 | Visibile | lesione fotochimica e termica della retina | Reazione di foto sensibilità | Bruciatura della pelle |
780 - 1400 | IR A | cataratta bruciatura della retina | Bruciatura della pelle | |
1400 - 3000 | IR B | cataratta, bruciatura della cornea | ||
3000 - 106 | IR C | bruciatura della cornea |
Oltre ai rischi per la salute dovuti all'esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti da prendere in esame quali:
- - disturbi temporanei visivi, accecamento temporaneo, abbagliamento (sovraesposizione a luce visibile);
- - rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione;
- - rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di laser di elevata potenza.
Normative di riferimento
Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08 - Limiti di esposizione alle ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali);
Direttiva 2006/25/CE del parlamento e del consiglio del 5 aprile 2006 – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute, relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CE);
UNI EN 14255 – 1 - 2005: Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti – Parte 1: radiazioni ultraviolette emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro;
UNI EN 14255 – 2 - 2006: Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti – Parte 2: Radiazioni visibili ed infrarosse emesse da sorgenti artificiali nei posti di lavoro;
UNI EN 14255 – 4 - 2007: Terminologia e le grandezze da utilizzare per le misurazioni.
Il rischio da radiazioni ottiche artificiali è piuttosto diffuso, in quanto diverse sorgenti artificiali di radiazioni ottiche possono essere presenti nei luoghi di lavoro, in modo più frequente soprattutto in particolari comparti produttivi.
Il datore di lavoro ha l’obbligo innanzitutto di individuare se all’interno della sua azienda sono presenti sorgenti emissive di radiazioni ottiche artificiali e ove fossero presenti dovrà stabilire se nelle, corrette situazioni di impiego, diano luogo ad esposizioni tali da dover procedere ad una valutazione dei rischi mediante misurazioni.
La finalità è quella di prevedere delle misure di prevenzione e protezione e attuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti
Dopo il censimento, in relazione alle conoscenze acquisite, sarà possibile stabilire che determinate sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette situazioni di impiego, non diano luogo ad esposizioni tali da dover procedere ad una valutazione dei rischi mediante misurazioni. In tal casi, il termine “giustificazione”, riportato dal legislatore al comma 3 art. 181 del D.Lgs 81/08, si riferisce a tutte le situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione con misurazione.
L'Art. 216 del D.Lgs. 81/08 richiede infatti al datore di lavoro l’identificazione dell’esposizione e la valutazione dei rischi prescrivendo che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, valuti e, quando necessario, misuri e/o calcoli i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
In fase preliminare si dovranno censire tutte le attrezzature che emettono radiazioni ottiche artificiali presenti in azienda in base:
Esempio:
IR Infrarossi
Visibile
UV (ABC)
LASER
Dopo il censimento, in relazione alle conoscenze acquisite, sarà possibile stabilire che determinate sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette situazioni di impiego, non diano luogo ad esposizioni tali da dover procedere ad una valutazione dei rischi mediante misurazioni. In tal casi, il termine “giustificazione”, riportato dal legislatore al comma 3 art. 181 del D.Lgs 81/08, si riferisce a tutte le situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione con misurazione.
Le sorgenti giustificabili sono in pratica quelle che non comportano rischi per la salute (intrinsecamente sicure e che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti) e pertanto possono essere tralasciate nell'ambito della valutazione specifica del rischio da radiazioni ottiche artificiali.
Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni di impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza; in questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata. Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009 così come le lampade anche a led classificate nel gruppo Esente dalla norma CEI EN 62471:2009 (esempi di sorgenti di gruppo esente sono l'illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa); tutte le sorgenti laser classificate nelle classi 1 e 2 secondo Io standard IEC 60825.
Per le sorgenti di ROA classificate come “giustificabili“ non è necessario effettuare la valutazione del rischio, ma è obbligatoria la redazione del documento che attesti il censimento e la classificazione delle stesse.
Le sorgenti non giustificabili sono invece quelle che possono comportare rischio per occhi e/o cute dei soggetti esposti (vedi elenco sottostante) di cui non è possibile escludere a priori l’esposizione dei lavoratori e che in casi specifici può richiedere la misurazione delle radiazioni ottiche artificiali da parte di un tecnico specializzato con apposita strumentazione (con spettroradiometro o di radiometro a banda larga) al fine di verificare il rispetto dei valori limite indicati dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08 Allegato XXXVII); ciò si applica sia alle radiazioni ottiche artificiali incoerenti che alle radiazioni ottiche artificiali coerenti (laser).
L'approfondimento della valutazione del rischio dovrà essere pertanto realizzato nei seguenti casi:

- - laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione;
- - saldatura elettrica ad arco;
- - utilizzo di plasma per il taglio e la saldatura;
- - lampade germicide;
- - sistemi LED per fototerapia;
- - lampade abbronzanti;
- - lampade ad alogenuri metallici;
- - corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
- - apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico.
Le attività che comportano o possono comportare l’impiego di sorgenti ROA saranno pertanto analizzate valutando i tempi, le distanze, la conformazione dei luoghi e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali riflessioni.
In particolare sono presi in considerazione:
Nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche. Partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.: dall’irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l’irradianza efficace).
Infine i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.
Ricapitolando i passi da seguire:
Qualora in esito alla valutazione dei rischi si evidenzi che i valori limite di esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione (piano di miglioramento) che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
- La valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) deve essere rielaborata, in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ogni quattro anni o in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute di tutti i lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Vuoi maggiori informazioni sui servizi di
Sicurezza - Sostenibilità - Governance
Compila il form o scrivici all'indirizzo e-mail info@novasafe.it