DVR Videoterminali
Documento di valutazione dei rischi videoterminali e attrezzature da ufficio
L’uso di attrezzature munite di videoterminale ha avuto negli ultimi anni una enorme diffusione nel mondo del lavoro ed è in rapida espansione in tutti i processi produttivi.
Se le nuove attrezzature hanno prodotto indubbiamente maggiore funzionalità e snellimento del normale lavoro, è pur vero che hanno sollevato problematiche di protezione del lavoratore addetto al loro impiego. In particolare, è stata dedicata attenzione ai disturbi psicofisici che possono essere attribuiti all’uso dei videoterminali qualora inseriti in un ambiente e in un modelloorganizzativo non adeguati alla nuova tecnologia.
Normative di riferimento
D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 – Titolo VII e Allegato XXXIV. Gli articoli 172 e 173 individuano il campo di applicazione e definiscono i termini: Videoterminale, Posto di lavoro, Lavoratore.
Decreto 2 ottobre 2000 - Linee guida d'uso dei videoterminali. Elenca una serie di indicazioni alle quali occorre attenersi al fine di prevenire i disturbi che talvolta si accompagnano ad una utilizzazione dei videoterminali.
Nell’ambito della valutazione dei rischi il Datore di Lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
Adotta inoltre le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati, tenendo conto della somma, o della combinazione dell’incidenza degli stessi.
A seguito della valutazione organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi indicati nell’Allegato XXXIV, relativamente ad attrezzature, ambiente e interfaccia elaboratore/uomo.
Dopo aver ricordato che il lavoro con i videoterminali (VDT) può comportare vari effetti sulla salute, in relazione alla durata dell’esposizione, alle condizioni dell’hardware, dell’ergonomia del posto di lavoro e delle condizioni ambientali, si segnalano i principali obblighi del datore di lavoro:
Ricordiamo che il videoterminalista è il lavoratore che (articolo 173) utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
Si riportano anche le fasi che il datore di lavoro dovrà seguire per la valutazione del rischio:
La guida riprende poi le indicazioni di maggior rilievo relative alle articolate disposizioni che individuano le caratteristiche che devono possedere i videoterminali e le modalità di predisposizione e organizzazione dei posti di lavoro.
La valutazione del rischio derivante dall’utilizzo di videoterminali, viene fatta sulla base di una check-list di valutazione, su vari aspetti riguardanti il lavoro di un operatore al videoterminale.
Possiamo riferirci alla sottostante check-list per capire meglio come deve essere effettuata la valutazione del rischio.
Alcuni fattori ambientali quali l’inquinamento dell’aria interna al locale dovuta al cattivo funzionamento dell’impianto di condizionamento, presenza di fumatori, presenza di agenti chimici o fisici (eccesso di fotocopiatrici in ambienti poco areati, rivestimenti e/o arredi tossici, ecc.), secchezza dell’aria possono causare o aggravare disturbi a carico dell’apparato visivo. Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda e regolabile in altezza e inclinazione.
Per realizzare tutto ciò è opportuno che il sedile abbia basamento anti-ribaltabile a 5 razze, altezza regolabile, facile accessibilità da seduti ai dispositivi di regolazione, schienale sufficientemente alto e regolabile tanto in altezza che in inclinazione, adeguato supporto lombare, imbottitura semirigida e rivestimento traspirante. Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente e dimensioni sufficienti per permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e dei materiali necessari. É necessario anche che abbia uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. Per realizzare quanto detto in precedenza è opportuno che il tavolo abbia superficie opaca, chiara ma non bianca, altezza di circa 72 cm, se fissa; se mobile deve permettere un’escursione pari a questo livello, spazio sottostante sufficiente a tenere le gambe semidistese e con la possibilità di inserire il sedile, larghezza adeguata al tipo di lavoro, ma che comunque permetta una corretta distanza visiva e un supporto per gli avambracci.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi alle esigenze dell’utente. É possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi o riverberi che possano causare disturbo all’utilizzatore. I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e forma chiara, grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallio e da altre forme di instabilità. La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’operatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Il lavoro al videoterminale può essere reso più confortevole grazie ad idonei accessori quali portadocumenti stabili ed orientabili (utili per chi deve battere testi o inserire dati in documenti di grandi dimensioni), supporto per monitor che ne permette l’orientamento e ne garantisce la stabilità, lampade che permettano una illuminazione diffusa e non provochino né abbagliamenti, né riflessi fastidiosi e quindi dannosi, poggiapiedi in particolare per le persone di piccola statura. Le stampanti devono essere poco rumorose e vanno poste preferibilmente su supporti indipendenti. Le stampanti rumorose o sottoposte ad alti carichi di lavoro (stampanti di rete condivise) vanno ubicate in locali isolati.
Riguardo alla sorveglianza sanitaria si segnala poi che la normativa vigente definisce il lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che “utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”.
Tale lavoratore “videoterminalista”, come definito dalla normativa, deve essere “sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, a cura del Medico competente aziendale”. La sorveglianza sanitaria è rivolta alla prevenzione dei disagi e dei danni per la vista e per gli occhi, e di quelli legati alla postura ed all’affaticamento fisico e mentale degli addetti e deve quindi prevedere accertamenti con particolare riferimento:
In modo schematico gli obblighi di sorveglianza sanitaria – prevista dall’art. 176 del D.Lgs. 81/2008 - possono essere così riassunti:
Il documento ricorda poi che l’articolo 177 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro “assicuri ai lavoratori una formazione specifica”, in particolare per quanto riguarda:
Non sono previste scadenze e/o aggiornamenti programmati obbligatoriper il rischio da utilizzo di videoterminale. Il Datore di lavoro provvederà ad un suo aggiornamento qualora il documento redatto, sia valutato non più soddisfacente.
L’Art. 178 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. indica le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente nel caso venissero meno ai loro obblighi di legge, ed in particolare:
Arresto da tre a sei mesi o ammenda a € 2.740,00 ad € 7.014,40 in caso di:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 822,00 ad € 4.384,00 in caso di:
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