L’uso di attrezzature munite di videoterminale ha avuto negli ultimi anni una enorme diffusione nel mondo del lavoro ed è in rapida espansione in tutti i processi produttivi.

Se le nuove attrezzature hanno prodotto indubbiamente maggiore funzionalità e snellimento del normale lavoro, è pur vero che hanno sollevato problematiche di protezione del lavoratore addetto al loro impiego. In particolare, è stata dedicata attenzione ai disturbi psicofisici che possono essere attribuiti all’uso dei videoterminali qualora inseriti in un ambiente e in un modelloorganizzativo non adeguati alla nuova tecnologia.

Normative di riferimento

D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 – Titolo VII e Allegato XXXIV. Gli articoli 172 e 173 individuano il campo di applicazione e definiscono i termini: Videoterminale, Posto di lavoro, Lavoratore.

Decreto 2 ottobre 2000 - Linee guida d'uso dei videoterminali. Elenca una serie di indicazioni alle quali occorre attenersi al fine di prevenire i disturbi che talvolta si accompagnano ad una utilizzazione dei videoterminali.

Nell’ambito della valutazione dei rischi il Datore di Lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi
  • ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale
  • alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

Adotta inoltre le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati, tenendo conto della somma, o della combinazione dell’incidenza degli stessi.
A seguito della valutazione organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi indicati nell’Allegato XXXIV, relativamente ad attrezzature, ambiente e interfaccia elaboratore/uomo.

Dopo aver ricordato che il lavoro con i videoterminali (VDT) può comportare vari effetti sulla salute, in relazione alla durata dell’esposizione, alle condizioni dell’hardware, dell’ergonomia del posto di lavoro e delle condizioni ambientali, si segnalano i principali obblighi del datore di lavoro:

  • provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono previste adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed in collaborazione con il medico competente;
  • procedere all'individuazione dei dipendenti che rientrano nell'applicazione della normativa, accertando l'effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di adibizione, in collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture e tenendo conto della specifica attività degli interessati, delle modalità e dei tempi del suo svolgimento in riferimento alle logiche organizzative proprie di ogni amministrazione
  • effettuare l’adeguamento immediato, se non già effettuato, dei posti di lavoro

Ricordiamo che il videoterminalista è il lavoratore che (articolo 173) utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.

Si riportano anche le fasi che il datore di lavoro dovrà seguire per la valutazione del rischio:

  • esame preliminare dell’attività lavorativa e riunione con le funzioni preposte e responsabili e con i rappresentanti dei lavoratori
  • sopralluoghi degli ambienti di lavoro, delle apparecchiature e degli impianti di ogni unità organizzativa elementare, consultazione dei lavoratori e verifica generale degli adempimenti di legge pregressi
  • descrizione del processo lavorativo
  • individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di rischio per ogni luogo di lavoro e per mansione
  • individuazione e caratterizzazione dei lavoratori addetti ai videoterminali
  • identificazione del rischio di esposizione residuo, in riferimento alle regole di buona tecnica
  • identificazione delle non conformità alla legislazione e alle norme tecniche vigenti
  • valutazione dei rischi identificati ed elaborazione di un giudizio di gravità per ciascuno dei essi, con riguardo a norme di legge, standard nazionali e internazionali di buona tecnica, linee guida di tutela della salute e igiene del lavoro, prassi amministrative, orientamenti dei fabbricanti di macchine e attrezzature, integrando tali dettami con indicazioni derivanti dal buon senso e dalla pratica ingegneristica
  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in seguito agli esiti della valutazione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori
  • preparazione del documento di valutazione del rischio contenente un programma temporale di attuazione degli interventi, secondo le priorità emerse dall’analisi
  • discussione con le funzioni preposte e responsabili, i rappresentanti dei lavoratori del documento preliminare di valutazione e del relativo programma di attuazione degli interventi
  • stesura della relazione finale
  • approvazione da parte del datore di lavoro del documento finale di valutazione

La guida riprende poi le indicazioni di maggior rilievo relative alle articolate disposizioni che individuano le caratteristiche che devono possedere i videoterminali e le modalità di predisposizione e organizzazione dei posti di lavoro.

La valutazione del rischio derivante dall’utilizzo di videoterminali, viene fatta sulla base di una check-list di valutazione, su vari aspetti riguardanti il lavoro di un operatore al videoterminale.

Possiamo riferirci alla sottostante check-list per capire meglio come deve essere effettuata la valutazione del rischio.

vedi la check-list

Videoterminali

  • I posti di lavoro devono essere individuati in modo che le fonti luminose (finestre, aperture varie, pareti trasparenti o traslucide, attrezzature e pareti di colore chiaro) non producano riflessi sullo schermo.
  • Le finestre devono essere munite di dispositivi di copertura regolabile che permettano di attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
  • L’illuminazione generale e quella specifica (lampade) devono garantire un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente.
  • Devono essere evitati riflessi ed abbagliamenti sullo schermo e su altre attrezzature strutturando l’arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
  • Una posizione troppo ravvicinata degli occhi allo schermo sollecita fortemente i muscoli oculari, per la messa a fuoco dell’immagine. Pertanto, quanto più vicina e prolungata è la permanenza davanti ad un videoterminale maggiore sarà la sollecitazione muscolare e di conseguenza i fastidi

Alcuni fattori ambientali quali l’inquinamento dell’aria interna al locale dovuta al cattivo funzionamento dell’impianto di condizionamento, presenza di fumatori, presenza di agenti chimici o fisici (eccesso di fotocopiatrici in ambienti poco areati, rivestimenti e/o arredi tossici, ecc.), secchezza dell’aria possono causare o aggravare disturbi a carico dell’apparato visivo. Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda e regolabile in altezza e inclinazione.

Per realizzare tutto ciò è opportuno che il sedile abbia basamento anti-ribaltabile a 5 razze, altezza regolabile, facile accessibilità da seduti ai dispositivi di regolazione, schienale sufficientemente alto e regolabile tanto in altezza che in inclinazione, adeguato supporto lombare, imbottitura semirigida e rivestimento traspirante. Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente e dimensioni sufficienti per permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e dei materiali necessari. É necessario anche che abbia uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. Per realizzare quanto detto in precedenza è opportuno che il tavolo abbia superficie opaca, chiara ma non bianca, altezza di circa 72 cm, se fissa; se mobile deve permettere un’escursione pari a questo livello, spazio sottostante sufficiente a tenere le gambe semidistese e con la possibilità di inserire il sedile, larghezza adeguata al tipo di lavoro, ma che comunque permetta una corretta distanza visiva e un supporto per gli avambracci.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi alle esigenze dell’utente. É possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi o riverberi che possano causare disturbo all’utilizzatore. I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e forma chiara, grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallio e da altre forme di instabilità. La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’operatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

VideoterminaliIl lavoro al videoterminale può essere reso più confortevole grazie ad idonei accessori quali portadocumenti stabili ed orientabili (utili per chi deve battere testi o inserire dati in documenti di grandi dimensioni), supporto per monitor che ne permette l’orientamento e ne garantisce la stabilità, lampade che permettano una illuminazione diffusa e non provochino né abbagliamenti, né riflessi fastidiosi e quindi dannosi, poggiapiedi in particolare per le persone di piccola statura. Le stampanti devono essere poco rumorose e vanno poste preferibilmente su supporti indipendenti. Le stampanti rumorose o sottoposte ad alti carichi di lavoro (stampanti di rete condivise) vanno ubicate in locali isolati.

Riguardo alla sorveglianza sanitaria si segnala poi che la normativa vigente definisce il lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che “utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”.

Tale lavoratore “videoterminalista”, come definito dalla normativa, deve essere “sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, a cura del Medico competente aziendale”. La sorveglianza sanitaria è rivolta alla prevenzione dei disagi e dei danni per la vista e per gli occhi, e di quelli legati alla postura ed all’affaticamento fisico e mentale degli addetti e deve quindi prevedere accertamenti con particolare riferimento:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi
  • ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico

In modo schematico gli obblighi di sorveglianza sanitaria – prevista dall’art. 176 del D.Lgs. 81/2008 - possono essere così riassunti:

  • prima che l’operatore sia adibito all’uso di VDT
  • con periodicità almeno quinquennale fino a 50 anni di età
  • con periodicità almeno biennale dopo il 50° anno di età
  • con periodicità almeno biennale ove, in esito alla visita preventiva, l’operatore venga giudicato ‘idoneo con prescrizioni’
  • ogni qualvolta il lavoratore sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente

Il documento ricorda poi che l’articolo 177 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro “assicuri ai lavoratori una formazione specifica”, in particolare per quanto riguarda:

  • le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso
  • le modalità di svolgimento dell'attività
  • la protezione degli occhi e della vista

Non sono previste scadenze e/o aggiornamenti programmati obbligatoriper il rischio da utilizzo di videoterminale. Il Datore di lavoro provvederà ad un suo aggiornamento qualora il documento redatto, sia valutato non più soddisfacente.

L’Art. 178 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. indica le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente nel caso venissero meno ai loro obblighi di legge, ed in particolare:

Arresto da tre a sei mesi o ammenda a € 2.740,00 ad € 7.014,40 in caso di:

  • Mancata adozione delle misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati (…)
  • Mancata organizzazione e predisposizione dei posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi previsti dall’Allegato XXXIV
  • Mancata sorveglianza sanitaria ove necessaria per esposizione ai rischi per la vista e gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico
  • Mancato rispetto della periodicità delle visite mediche prevista da protocollo sanitario: di solito periodicità biennali per videoterminalisti idonei con prescrizioni o limitazioni e per coloro aventi età uguale o superiore ai cinquanta anni; quinquennale per tutti gli altri
  • Mancata visita di controllo a richiesta del lavoratore secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 822,00 ad € 4.384,00 in caso di:

  • Mancata fornitura ai lavoratori di dispositivi speciali di correzione visiva quando l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità
  • Mancata informazione e formazione ai lavoratori circa le misure applicabili al posto di lavoro in base all’analisi dello stesso, le modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli occhi e della vista

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