Oggi, 17 Gennaio 2020,  è stato pubblicato sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro la versione del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro aggiornata a gennaio 2020  con l'aggiornamento alle ultime norme (Scarica il pdf del TU 81/08 aggiornato in fondo alla pagina).


Tra le modifiche più rilevanti inserite nel testo unico sicurezza riportiamo che:

  • E’ stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
  • E’ stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 – Ottavo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 100 V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione.
  • E’ stata aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011».
  • E’ stata aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi), come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019.
    «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e  tariffe) - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.


Sono stati inseriti i seguenti interpelli:

  • n. 4/2019 riguardante la tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.
  • n. 5/2019 riguardante la validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.
  • n.6/2019 riguardante i chiarimenti sul ”contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre.
  • n.7/2019 riguardante la legittimità della riconferma di nomina di un medico competente della Polizia di Stato che, pur essendo stato trasferito in altra Regione, continui ad esercitare la sua funzione a distanza dal luogo di destinazione, tenuto conto che nella provincia nella quale è stato nominato medico competente vi sono altri medici della Polizia di Stato che svolgono analogo incarico.
  • n.8/2019 riguardante i quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare: “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”; “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.


Il Team di NovaSafe è come sempre disponibile per qualsiasi dubbio o chiarimento in materia.



17 Gen 2020


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