La diffusione e il rapido sviluppo delle tecnologie “smart” ha permesso una evoluzione della tradizionale postazione di lavoro rendendola sempre più “mobile”. Questa potenzialità, abbinata ad un approccio del lavoro orientato al risultato, si è tradotta nella possibilità di lavorare sia al di fuori della sede abituale di lavoro (lavoro agile) sia tra diverse postazioni all’interno della stessa sede (desk sharing).

Attualmente il lavoro agile è già previsto in molti contratti collettivi/accordi di rinnovo, nel settore alimentare, energetico, bancario-assicurativo, trasporto, telecomunicazioni e in aziende altamente tecnologiche. Secondo recenti dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano in Italia sono oltre 300 mila i lavoratori subordinati che godono di discrezionalità̀ nella definizione delle modalità̀ di lavoro in termini di luogo e il 36% delle grandi imprese, il 7% delle PMI e il 5% delle Pubbiche Amministrazione hanno già progetti strutturati di smart working.

Importante sottolineare come lo smart working potrebbe diventare uno strumento potente anche per agevolare i reinserimenti delle persone disabili in seguito a infortuni o malattie professionali.


Lavoro agile e sicurezza sul lavoro - Quadro normativo di riferimento

Analizzando il lavoro agile dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro è necessario ricercare innanzitutto i riferimenti normativi che ne definiscono il campo di applicazione:

Legge 22/05/2017 n. 81 - Misure di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del subordinato.

  • Articolo 18 – Lavoro Agile
  • Articolo 20- Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
  • Articolo 22- Sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 Testo Unico in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

  • Articolo 1- Finalità
  • Articolo 3 – Campo di applicazione
  • Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
  • Articolo 47 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Legge 20/05/1970 n.300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei Lavoratori)

  • Articolo 7 – Sanzioni disciplinari

Codice Civile

  • Articolo 2106 – Sanzioni disciplinari


      Lavoro agile e sicurezza sul lavoro -  Definizioni

      Attualmente le dizioni lavoro agile e Smart working vengono usate talvolta in modo alternativo, altre volte come sinonimi ma è necessario ricordare che il lavoro agile e lo smart working differiscono per la volontarietà di adesione da parte del lavoratore, la quale è prevista, secondo la Legge 22/05/2017 n. 81, solo nel caso del lavoro agile e per la specificità degli ambienti di lavoro entro cui il lavoratore può operare (luoghi fuori sede per il lavoro agile, assenza di postazione fissa nella sede aziendale per smart working).

      Per questo motivo le evidenze emerse, nell’ottica di salute e sicurezza, devono essere distinte secondo le seguenti modalità

      • lavoro agile: “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa …” (legge 81/2017 - art. 18)
      • smart working: è inteso più generalmente come una modalità di lavoro fondata sui criteri di ABW, raggiunta mediante la riconfigurazione di spazi di lavoro (incluso il ricorso al “desk sharing”), strumenti, orari, e grado di autonomia nelle scelte e la responsabilizzazione del personale.


      Lavoro agile e sicurezza sul lavoro -  Obblighi del datore di lavoro (Legge n. 81/2017 – INAIL, circ. n. 48/2017)

      Il tema del lavoro agile deve ovviamente fare i conti con alcune oggettive complessità, soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali che la Legge 22/05/2017 n. 81, ha semplificato in misura rilevante.

      Per tale motivo l’INAIL con la circolare 2 novembre 2017, n. 48, fornisce una serie di istruzioni operative e di chiarimenti in ordine al rapporto assicurativo (obbligo, classificazione tariffaria, etc.).

      Il legislatore non ha previsto in tale provvedimento una specifica norma di coordinamento con il D.Lgs. n.81/2008 ( “Testo unico” della sicurezza), ma si è limitato a dettare alcune disposizioni di carattere molto generale creando così incertezze riguardo gli obblighi specifici di sicurezza a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

      Di seguito sono riassunti i principali adempimenti:

      Obbligo generale del datore di lavoro - Art. 18, c. 2 Art. 22, c. 1

      • Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa
      • Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile

      Accordo tra datore di lavoro e lavoratore - Art. 22, c. 1

      • Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
      • L’informativa deve essere consegnata con cadenza almeno annuale
      • Il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile (Circ. INAIL n.48/2017)

      Obbligo di cooperazione del lavoratore - Art. 22, c. 2

      • Il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali

      Manutenzione delle attrezzature Art. 18, c. 2

      • Il datore di lavoro deve garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature fornite con un’adeguata manutenzione (Circ. INAIL n.48/2017)

      Rispetto a questo profilo problematico si stanno formando, così, due correnti di pensiero; la prima tende a riconoscere una piena responsabilità del datore di lavoro riguardo tutti i rischi per la salute e la sicurezza legati alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali.

      La seconda, invece, riconosce una responsabilità limitata alle attrezzature di lavoro fornite e ai correlati adempimenti (sorveglianza sanitaria, informazione, formazione, addestramento, etc.) secondo quanto prevede l’art. 3, c. 10 del D.Lgs. n. 81/2008.

      Si tratta, questo, di un nodo interpretativo che andrebbe sciolto dal legislatore per prevenire possibili contenziosi con gli organi di vigilanza.


      Lavoro agile e sicurezza sul lavoro - L'informativa rischi per i lavoratori

      Nella circolare n. 48/2017, l’Inail prevede che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22, c. 1, Legge 22/05/2017 n. 81).

      Proponiamo di seguito un esempio di informativa rischi per il personale impiegato in smart working mentra un'altra è disponibile e scaricabile  in formato pdf in fondo alla pagina.

      MODELLO D'INFORMATIVA OBBLIGATORIA SUI RISCHI (art. 22, c.1, legge n. 81/2017)

      Intestazione aziendale

      Al Sig. ..............................................

      Al RLS. .........................................

      Oggetto: informativa sui rischi generali e i rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile – art. 22 legge 22 maggio 2017, n. 81.

       In riferimento a quanto stabilito dall’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, con la presente forniamo alle S.V. la presente informativa sui rischi generali e i rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile oggetto dell’accordo individuale del................ nonché le misure di salute e di sicurezza sul lavoro da applicare.

      1. Rischi generali
      • Rischi legati alle apparecchiature munite di videoterminale

      Nell’esecuzione della prestazione lavorativa è previsto l’utilizzo di apparecchiature munite di videoterminale che per effetto di un uso prolungato da parte del lavoratore possono comportare l’affaticamento visivo (bruciori, lacrimazione, astenopia, fotofobia, diplopia); disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervicobrachialgie, lombalgie); stanchezza (disturbi di tipo psicologico e psicosomatico).

       ............................................................

       

      1. Rischi specifici

      Per effettuare la prestazione lavorativa in argomento il datore di lavoro fornisce le seguenti attrezzature:

      • n.... personal computer portatile aziendale marca ..................., modello ................... (corredato dal relativo manuale d’uso)
      • n..... cellullare aziendale marca ............, modello ...................... (corredato dal relativo manuale d’uso)
      • .....................................................................................

       e i seguenti dispositivi a corredo:

      • n. 1 tastiera
      • n. 1 mouse
      • n. 1 supporto per il corretto posizionamento dello schermo
      • cuffie e microfono con cavo di collegamento per il telefono cellulare
      • ........................................................................................

      In relazione alle attività che il lavoratore dovrà svolgere all’esterno della sede aziendale sono individuati e valutati i seguenti rischi specifici per la salute e la sicurezza sul lavoro: (riportare i rischi secondo le risultanze del DVR)

       

      1. Obblighi delle parti e misure di prevenzione e protezione.

      Il lavoratore s’impegna a utilizzare la suddetta attrezzatura rispettando le relative norme di sicurezza con particolare riferimento alle istruzioni contenute nei rispettivi manuali d’uso, anche riguardo alle corrette modalità di installazione ed alimentazione, evitando ogni manomissione ed avendo cura di non consentirne ad altri l’utilizzo.

      La manutenzione e l’assistenza delle attrezzature e dei dispositivi dati in uso sono a completo carico del datore di lavoro; sul lavoratore grava l'obbligo di custodia delle predette attrezzature e dispositivi.

      Nell’utilizzo del telefono cellulare è obbligatorio l’uso dell’apposito dispositivo auricolare a cavo (cuffia e microfono) fornito in dotazione.

      Nell’ambito dello svolgimento dell’attività di lavoro agile presso la propria abitazione il lavoratore ha altresì l’obbligo di:

      • espletare l’attività lavorativa in ambienti idonei, in condizioni di sicurezza e ove la prestazione sia logisticamente possibile,
      • di osservare quanto previsto nell’accordo individuale e in particolare i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale,

      Il lavoratore esonera il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere terzi, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate nell’utilizzo della propria postazione di lavoro e della connessa strumentazione.

      Il lavoratore, inoltre, nella gestione della postazione s’impegna a:

      • assicurarsi dell’efficienza ed integrità dei dispositivi e delle attrezzature prima dell’uso;
      • integrare se necessario con sistemi di illuminazione localizzata il posto di lavoro;
      • eliminare la luce diretta proveniente da finestre o da fonti artificiali non opportunamente schermate;
      • predisporre la propria postazione di lavoro in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano intralciare il passaggio e il normale transito, o possano essere sottoposti a danneggiamenti;
      • utilizzare un piano di lavoro che abbia preferibilmente le seguenti caratteristiche: di colore opaco e non riflettente; superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione; profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo; è stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per il sedile;
      • utilizzare le apparecchiature secondo le opportune modalità d’uso, verificandone in primis la stabilità sulle superfici di appoggio e la solidità dei sostegni (scrivanie, mobiletti);
      • assumere posizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione e la disposizione delle apparecchiature abitualmente utilizzate in modo da evitare l’insorgenza di stati di affaticamento psicofisico e posturale;
      • ridurre al minimo movimenti rapidi e ripetitivi ed evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati;
      • segnalare immediatamente al proprio superiore e al servizio...................... le anomalie o malfunzionamenti riscontrati nell’utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi, senza intervenire con arbitrari interventi di riparazione o di modifica del funzionamento o di riparazione che sono di competenza esclusiva del personale tecnico specializzato incaricato dal datore di lavoro.

      Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno fornite mediante appositi comunicati resi disponibili sulla intranet aziendale.

      Il lavoratore può, qualora lo ritenga necessario, rivolgersi al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, al medico competente e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per richiedere le informazioni in merito all’applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza.

      Cordiali saluti.

      Luogo, data ______________ Il datore di lavoro ________________________ (firma)

      Per ricevuta e accettazione

      Il lavoratore _____________________________ (firma) Data_______________

      Per ricevuta

      Il Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (firma)___________________ Data________________

       

      Lavoro agile e sicurezza sul lavoro - I possibili rischi presenti in ambienti outdoor

      Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.

      RischiMisure di prevenzione e protezione
      Cadute in piano (inciampo e scivolamento)Assicurarsi che il marciapiede sia sicuro e che la pavimentazione sia in buone condizioni.
      Prestare attenzione  in caso di presenza di neve o ghiaccio

      Cadute dall’alto

      E’ assolutamente vietato entrare in zone/ambienti con possibile  rischio di cadute dall’alto (es. cantieri, sopralluoghi in zone disagiate) se non previa autorizzazione da parte del Datore di lavoro.

      Disturbi alla vista

      (utilizzo prolungato di monitor)

      È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.

      All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.

      Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).

      Esposizione prolungata alla luce solare diretta

      Privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);

      Microclima sfavorevole (troppo caldo/troppo freddo9

      Evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;

      Punture/morsi di animali e insetti

       

      Esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).

      Non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti.

       

      Mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da

      Mancanza di soccorso per lavori in solitario

      non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;

      Incendio

      non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili

      Incidenti stradali

      -Rispetta il codice della strada

      - non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;

      - durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva voce;

      - inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;

      - non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;

      - non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;

      - non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag


      Lavoro agile e sicurezza sul lavoro - I possibili rischi presenti in ambienti indoor

      Rischi

      Misure di prevenzione e protezione

      Salubrità dei locali

      (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari)

      - Le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);

      - adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;

      - le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);

      - i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;

      - i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.

      Carenza di illuminazione

      (disturbi alal vista, inadeguato comfort)

      - Si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari;

      - l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.

      - è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.

      Carenza di areazione microclima sfavorevole

      - è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;

      - evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);

       - gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;

      - evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;

      - evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.

      Utilizzo non idoneo delle attrezzature elettriche destinati  a svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone.

      Si veda l’informativa rischi.

      Incendio

      - si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);

      - si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento;

      - riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione);

      Elettrocuzione

      impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.

       -i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;

      - le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);

      - le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;

      -nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;

      - inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;

      - non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;

      Cadute in piano (inciampo e scivolamento)

      - disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;

      Posture incongrue

      - è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;

      - è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta

      Disturbi alla vista e inadeguato comfort visivo

      - prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);

      - in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;

      - i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:

      ▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;

      ▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;

      ▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo.

      Tagli

      - lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato.

      Ustione da acidi

      - in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico.

      Incendio

      Comportamento per principio di incendio:

      - mantenere la calma;

      - disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;

      - avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;

      - non utilizzare acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;

      - se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;

      - se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.

      - è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili.


      Lavoro agile e sicurezza sul lavoro - Aggiornamento del DVR

      La previsione dell’obbligo dell’informativa sui rischi comporta, poi, un altro ulteriore adempimento da non sottovalutare; il ricorso, infatti, a questa particolare modalità organizzativa del lavoro ha certamente una significatività in termini di variazione del quadro espositivo dei lavoratori e, quindi, secondo quanto prevede l’art. 29, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro dovrà immediatamente rielaborare la valutazione dei rischi e individuare le correlate misure di prevenzione e protezione, operazione del resto indispensabile anche per redigere l’informativa, e poi entro il termine di trenta giorni aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR).


      Lavoro agile e sicurezza sul lavoro - Attrezzature di lavoro e obbligo di manutenzione

      Nella circolare n. 48/2017, poi, l’Inail ha anche sottolineato che l’informativa che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore deve riguardare anche il corretto utilizzo delle attrezzature e apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del già citato D.Lgs. n.81/2008, nonché alle «... specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione».

      La manutenzione delle attrezzature date in uso costituisce, quindi, un obbligo datoriale che in effetti discende direttamente dall’art. 18, c. 2, della legge n. 81/2017 e che, si badi bene, non riguarda solo le attrezzatture che rientrano nel titolo III ma anche quelle munite di videoterminale che rientrano, invece, nel titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008.


      Lavoro agile e sicurezza sul lavoro - Obbligo di collaborazione del lavoratore e profili sanzionatori

      Nella circolare n. 48/2017 viene anche richiamato l'obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

      Il lavoratore smat worker ha il dovere di:
      a) Adottare un comportamento che non comporti l ‘esposizione a rischi non connessi alla prestazione lavorativa;
      b) Individuare un ambiente idoneo dove svolgere l’attività lavorativa in termini di salute e sicurezza;
      c) Utilizzare la strumentazione a disposizione per l’espletamento d dell’attività conformemente alle direttive ricevuta dal proprio Responsabile al fine di non arrecare danno a sé e alle persone in prossimità dello spazio lavorativo scelto;
      d) In caso di incidente/infortunio comunicare tempestivamente e dettagliatamente al proprio Datore di Lavoro quanto avvenuto al fine di consentire all’Aziedna di provvedere ad effettuare tutti i relativi  adempimenti amministrativi nei termini di legge;
      e) prendersi cura della propria salute e sicurezza, attenendosi a quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs.81/2008.

      La sua violazione dei suddetti obbliga comport che il lavoratore è punibile con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro (art. 59, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008), oltre che l’assoggettabilità alla procedura disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 2106 c.c., dall’art. 7 della legge n. 300/1970 e dalla contrattazione collettiva.

      Quesiti

      ll Datore di lavoro deve fornire mezzi tecnologici (pc, connessione) al dipendente?

      No, ma in tal caso il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività

      Il RSPP (responsabile della sicurezza)  deve effettuare una visita ai locali del domicilio del lavoratore per verificarne la congruità ai requisiti di sicurezza contenuti nel decreto legislativo 81/2008?
      Non è necessario. Tali adempimenti erano di norma previsti dalla contrattazione collettiva per il telelavoro, ma non sono richiesti dalla legge 81/2017.


      SUGGERIMENTI: Si suggerisce di verificare il rispetto delle regole in materia di protezione dei dati, descrivendo le direttive in un regolamento sviluppato per il lavoro agile, ai fini della protezione del segreto industriale e dei dati personali.


      I tecnici NovaSafe sono a disposizione per valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli che svolgono attività di smart working e supportare il datore di lavoro nella predisposizione di informative rischi “personalizzate” di cui all’art.22 della legge 81/2017.


      24 Mar 2020


      Tags

      smartworker lavoro agile smartworking valutazione dei rischi lavoro agile informativa lavoratori