Eternit e immobili privati
Eternit, la scorretta gestione è reato ambientale grave anche per gli immobili privati
L’elevata potenziale pericolosità per l’ambiente e la salute umana legata alla scorretta gestione dei rifiuti contenenti amianto, come nel caso delle coperture di immobili e casolari in Eternit, in colpevole stato di rovina e abbandono, comporta la logica esclusione dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dei proprietari superficiali, non portando mai a conseguenze lievi.
Cassazione Penale
Tanto ha statuito la Corte di Cassazione, sezione III Penale, con la sentenza del 10 settembre 2019, n. 37460, sottolineando, ai fini della concessione del beneficio della non punibilità del fatto per «particolare tenuità del fatto», che le violazioni ambientali in materia di rifiuti di amianto, anche se commessi da un privato, come nel caso dell’omessa denuncia della rovina e crollo di un tetto in Eternit ammalorato, dato il grave pericolo di inquinamento e i rischi per la salute, non sono mai violazioni lievi.
Stabilito questo principio, gli ermellini hanno confermato la condanna per la violazione degli obbligo di denuncia e messa in sicurezza di un evento potenzialmente inquinante, previsti dall’articolo 242 del Dlgs n. 152 del 2006, e per omessa bonifica, ai sensi del successivo articolo 257, comma 1, del Codice dell’Ambiente, respingendo il ricorso del proprietario di un casolare, reo di aver omesso di comunicare alle Autorità locali competenti la rovina e il crollo della copertura in Eternit dell’immobile.
Particolare lievità
L’articolo 131-bis del Codice Penale, introdotto nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 28 del 2015, prevede l’applicazione di una speciale causa di esclusione della punibilità, di fronte a reati puniti con pena massima non superiore ai 5 anni, laddove le modalità della condotta e la tenuità del danno o del pericolo denotino una offesa di particolare tenuità e un comportamento non abituale del colpevole.
Pericolo Eternit
Confermata la piena consapevolezza del proprietario, informato dello stato dei luoghi e del rischio ambientale e per la salute, tanto da essersi attivato per reperire dei preventivi di spesa per la bonifica del tetto, con obbligo di informare il Comune del concreto pericolo di inquinamento, la Cassazione, dato l’elevato potenziale di pericolosità per l’ambiente e la salute umana nel caso di rifiuti costituiti da Eternit, esclude che si possa logicamente qualificare il reato ambientale conseguente in termini di particolare tenuità, come confermato dall’applicazione da parte del Tribunale di merito di una condanna superiore al minimo edittale previsto dalle norme incriminatrici.