La Commissione Europea ha elaborato le linee guida che forniscono un’interpretazione comune del termine “danno ambientale”, come definito dall’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE (direttiva sulla responsabilità ambientale).
Come si afferma nel documento della Ce, “quando un danno ambientale si verifica o minaccia di verificarsi, per gli operatori scatta l’obbligo di adottare misure di prevenzione o riparazione, così come scattano obblighi connessi per le autorità competenti, ferma restando la facoltà per altre persone di richiedere l’adozione di interventi”.
Le Linee guida considerano in maniera dettagliata la formulazione della definizione di “danno ambientale”, che riguarda 3 categorie: specie e habitat naturali protetti, acque, terreno.
Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti viene stabilito come qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie.
Il danno alle acque viene stabilito come qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico ( chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interessate) e sullo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE.
Il danno al terreno vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo.