16 Giu - 2023

Il Decreto Legge 4/05/2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro entrato in vigore il 05/05/2023 ha apportato interessanti modifiche al D.Lgs. 81/08 tra cui alcuni aspetti connessi con le attività del medico competente.

In particolare, è stato modificato l’art. 25 del D.Lgs. 81/08 relativo agli obblighi del medico competente con l’inserimento dopo la lettera e) della seguente lettera «e-bis):

“in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”.

Questo nuovo obbligo da parte del medico competente non è sanzionato. Prima di eseguire la visita medica ad un lavoratore neoassunto, il medico competente dovrà chiedere allo stesso di consegnare la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro tenendo conto dei suoi contenuti ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

Ricordiamo infatti che il medico competente della precedente azienda ha l’obbligo di consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio viene conservata da parte del datore di lavoro precedente, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. 81/08.

Qualora il lavoratore non disponesse della cartella sanitaria o questa non fosse reperibile, il medico potrà in ogni caso procedere con la visita e formulerà il suo giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione.