25 Ago - 2021

Il D.Lgs. 102/2020 ha introdotto con l’art. 271 comma 7-bis, la previsione che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.

 Ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni (ovvero la Provincia) può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Il comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs n. 102/2020 prevede che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio al 28/08/2020 in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271,comma 7-bis, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 28/08/2021.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

 

Scarica qui la Determina della Regione Toscana del 4 agosto 2021