Gestione del primo soccorso
Linee guida
La normativa (Dlgs 81/2008; Dm salute 388/2003) conferisce al primo soccorso un ruolo importante nel sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed obbliga il datore di lavoro a designare e formare gli addetti e ad organizzare il piano di emergenza.
Una corretta gestione delle prime fasi di un’emergenza sanitaria può fare la differenza tra la vita e la morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabilità temporanea o permanente.
Il primo soccorso è l’insieme di interventi, di manovre ed azioni messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo di personale specializzato.
L'organizzazione del primo soccorso rientra nelle misure generali di tutela (art.15 Dlgs 81/2008) e si inserisce all'interno del più ampio capitolo della gestione delle emergenze (Sezione VI Dlgs 81/2008), insieme ad altre misure quali prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio.
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
La valutazione del rischio e la classificazione aziendale
Come per le azioni preventive, anche per il primo soccorso e per la redazione del relativo piano, la fonte informativa di base è il documento di valutazione dei rischi (DVR) che fornisce gli strumenti per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire.
Quando si organizza un piano di primo soccorso è necessario tenere conto di:
- tipologia di attività e rischi specifici presenti in azienda;
- luogo dove si svolge l’attività, in particolare la sua raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso;
- qualsiasi altro aspetto che possa influenzare le scelte organizzative/gestionali, il numero di addetti da designare e la formazione degli stessi, il tipo di informativa da dare ai lavoratori.
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato. Nel caso in cui l’azienda appartenga al gruppo A, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Dalla classificazione aziendale dipendono le attrezzature da collocare in azienda e le ore di formazione degli addetti (artt. 2 e 3 Dm salute 388/2003). Il datore di lavoro in base ai rischi specifici, in collaborazione con il medico competente, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso (art. 4 Dm salute 388/2003).
Designazione e nomina degli addetti
Il datore di lavoro deve designare gli addetti al primo soccorso (art. 18 Dlgs 81/2008), tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva.
Il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere rigidamente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti nel luogo di lavoro ed alla tipologia di rischio infortunistico. In ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, al fine di garantire la presenza di un soccorritore. Il numero degli addetti contemporaneamente presenti in azienda, tenendo conto ad esempio dei turni lavorativi, sarà almeno pari a due, per coprire l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi.
Anche se non esistono precise indicazioni normative, la selezione degli addetti dovrebbe basarsi sulle attitudini, sulle esperienze personali nel campo dell’emergenza e sulle disponibilità individuali. Il datore di lavoro, nella scelta di personale da adibire alla gestione delle emergenze, deve tenere conto di capacità e dello stato di salute del lavoratore che non deve presentare patologie o condizioni tali da impedire o limitare l’intervento immediato in emergenza.
Formazione per gli addetti al primo soccorso
Gli addetti designati devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (art. 3 Dm salute 388/2003). La formazione è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale (SSN). Nello svolgimento della parte pratica il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. I contenuti minimi dei corsi di formazione sono descritti negli Allegati 3 e 4 del Dm salute 388/2003 e sono modulati in base all’appartenenza delle aziende/unità produttive ai gruppi A, B e C. Oltre ai contenuti minimi, devono essere trattati anche i rischi specifici dell’attività svolta. È obbligatorio il retraining almeno con cadenza triennale.
L’infortunio o il malore è un evento che coglie alla sprovvista, fisicamente e psicologicamente, sia l’infortunato che il soccorritore. La calma si ottiene con l’addestramento e le simulazioni frequenti di situazioni che potrebbero avvenire realmente, durante le quali ci si allena a compiere le manovre indicate. L’apprendimento di abilità pratiche e tecniche di primo soccorso si ottengono attraverso corsi di formazione che privilegino le parti addestrative rispetto a quelle teoriche. Ad esempio, nel caso delle manovre di basic life support (BLS), una buona prassi da seguire sono i corsi di basic life support and defibrillation (BLSD) per non sanitari svolti secondo le linee guida dell’International Liason Committee on Resuscitation (ILCOR), diffuse in tutto il mondo. Queste raccomandazioni indicano con chiarezza che la prassi di insegnare a gruppi numerosi, solo con lezioni teoriche, non è efficace dal punto di vista dell’apprendimento, ma è necessario un tempo dedicato, in cui l’allievo possa provare più volte e per un tempo congruo le manovre, attraverso l’ausilio di dispositivi opportunamente predisposti. I corsi prevedono indicativamente un’ora di lezione e quattro di esercitazione sul manichino con rapporto massimo docente-discenti di 1:6. L’apprendimento delle abilità pratiche avviene infatti per imitazione (guarda come faccio io e poi fallo tu) e training guidato (fai mentre io ti guardo e ti correggo). Il mantenimento delle abilità pratiche, soprattutto per chi non mette in atto correntemente manovre di primo soccorso, si attua con il retraining, cioè con la ripetizione frequente di quanto appreso nella formazione. Studi internazionali dimostrano che le abilità relative alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) decadono in tre/sei mesi dall’addestramento iniziale. È quindi indicato intervenire con cicli di retraining brevi e frequenti (una/due volte l’anno), anche se il Dm salute 388/2003 impone l’aggiornamento della formazione ogni tre anni. Per sessioni di retraining frequenti è possibile prendere in considerazione la formazione tra pari e/o l’erogazione di programmi di autoapprendimento ben progettati che prevedano l’utilizzo di supporti tecnologici come video, manichini, defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) trainer ecc.
Attrezzature di primo soccorso
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature (art. 2 Dm 388/2003):
- cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2 del decreto;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
Il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica. La cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione devono essere: - mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile; - integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alla cassetta di primo soccorso, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di primo soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al d.p.r. del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. Manutenzione e integrazione dei presidi e delle attrezzature È necessario predisporre un piano affinché il personale addetto effettui periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medicochirurgici, del pacchetto di medicazione e della cassetta di primo soccorso. Se ritenuto necessario, a seconda dei rischi presenti in azienda, si consiglia di provvedere ad una personalizzazione dei presidi, aggiungendo eventualmente attrezzature per l’immobilizzazione dell’infortunato e presidi per la mobilizzazione atraumatica. In tal caso è necessario addestrare gli addetti al primo soccorso al corretto utilizzo di tali presidi con una specifica formazione.
Piano di primo soccorso
Un piano di soccorso e di emergenza è un documento che indica, con procedure chiare, compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza. Il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare:
- a chi scopre l’incidente;
- a chi è allertato (squadre di intervento);
- al centralino telefonico;
- alla portineria;
- a tutti i lavoratori presenti.
Un piano di primo soccorso, per essere efficace, deve possedere alcuni requisiti fondamentali:
- deve essere realisticamente attuabile e calato nella realtà lavorativa presa in esame;
- deve tenere conto delle peculiarità dei luoghi, delle lavorazioni, della produzione ecc.;
- deve essere flessibile, ma soprattutto chiaro e comprensibile. È bene prevedere una gamma di situazioni che vadano dalla massima gravità a quella più lieve.
Le procedure vanno pianificate tenendo presente i rischi, le sostanze, gli impianti, le modalità operative presenti in azienda. Il piano deve essere sempre tenuto aggiornato: a tal fine è importante la revisione periodica da parte del personale competente (dirigenti, preposti, addetti al primo soccorso, medico competente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione) che dovrà essere tenuto al corrente delle novità relative all’azienda e ai cicli produttivi (sostanze usate, modalità d’uso e di controllo ecc.).
Per pianificare al meglio il piano di primo soccorso si consiglia di:
- tenere conto della distanza del punto pubblico di pronto soccorso più vicino e del tempo necessario per l’arrivo del mezzo di soccorso;
- organizzare le modalità di chiamata del 112 e dell’accoglimento dei mezzi di soccorso. È buona prassi che la chiamata al 112 venga effettuata dall’addetto al primo soccorso intervenuto sulla scena. Soprattutto nelle aziende di medie e grandi dimensioni, può essere utile prevedere una procedura che tenga conto del coinvolgimento del personale di portineria nella conduzione del mezzo di soccorso all’interno del complesso industriale fino al luogo dell’infortunio. In quest’ultimo caso è bene prevedere un addestramento di base alla gestione delle emergenze, con particolare attenzione alle modalità di allertamento dei soccorsi avanzati;
- predisporre una modulistica che sintetizzi le circostanze dell’evento, gli interventi messi in atto e i presìdi utilizzati;
- in caso di incidente, anche non grave, provvedere ad organizzare una riunione di confronto con il personale competente al fine di rilevare possibili criticità (Chi è intervenuto per primo? Gli addetti al primo soccorso sono stati allertati? Il 112 è stato chiamato tempestivamente? Il personale addetto è stato in grado di gestire correttamente l’emergenza? Quali criticità sono state rilevate nella gestione complessiva dell’evento?);
- tenere sempre nel luogo di lavoro le schede di sicurezza delle sostanze usate e presentarle subito al personale sanitario all’arrivo sul luogo dell’infortunio oppure portarle con sé nel caso in cui il trasporto dell’infortunato venga effettuato con auto aziendale.
Informazione dei lavoratori
Se il piano di soccorso rimane nel cassetto del datore di lavoro ogni sforzo organizzativo sarà stato vano. Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sulle procedure di primo soccorso e sui nominativi dei lavoratori incaricati (art. 36 Dlgs 81/2008). La regola principale è quella di valutare l’ambiente circostante senza esporsi a pericoli e allertare gli addetti al primo soccorso. Allo stesso modo tutti dovrebbero essere informati su come allertare il 112 e quali informazioni fornire.
Per la diffusione di tali informazioni è possibile prevedere:
- incontri informativi con i lavoratori;
- distribuzione, attraverso comunicazioni e-mail o in cartaceo, di un estratto del piano di soccorso (almeno la sezione dedicata ai comportamenti da attuare in caso di emergenza) o di un riassunto/decalogo di comportamenti da adottare;
- distribuzione in tutte le sedi di cartellonistica adeguata contenente elenco degli addetti al primo soccorso e relativi numeri di telefono/ubicazione;
- cartellonistica adeguata che segnali la presenza di cassette di pronto soccorso o pacchetti di medicazione, DAE e di qualsiasi altro presidio utile presente in azienda.