14 Apr - 2021

Il RLS è una figura prevista obbligatoriamente in azienda e deve essere eletta dai lavoratori al loro interno nelle aziende con più di 15 lavoratori. Per aziende con meno di 15 lavoratori, il RLS può essere eletto internamente dai lavoratori oppure, nel caso in cui questi rinuncino, ci si può avvalere di un RLS Territoriale.

Il ruolo del RLS è quello di essere il "portavoce" dei lavoratori nonché vero e proprio “garante “nelle fasi di partecipazione e consultazione relativi gli aspetti in materia di sicurezza sul lavoro.

Tralasciando gli aspetti formali e i compiti definiti dall’art. 50 del D.lgs. 81/08 (che potete trovare in fondo alla pagina), il RLS ha facoltà /diritto di:

- Portare all'attenzione del RSPP, Preposti, Datore di lavoro, eventuali segnalazioni, suggerimenti, proposte di miglioramento;

- Partecipare alla Riunione Periodica che si tiene ogni anno (per aziende con più di 15 dipendenti);

- Accedere ai documenti di valutazione dei rischi (DVR) e di essere consultato preliminarmente ad ogni revisione/aggiornamento;

-  Accedere a tutti i luoghi di lavoro dell'azienda.

Il RLS ha diritto (da contratto collettivo) a usufruire di circa due ore al mese da dedicare allo svolgimento dell'attività ed è inoltre un referente interno in caso di ispezione degli organi di vigilanza (es. in caso di infortunio viene generalmente viene intervistato).

Il RLS non ha potere decisionale. Il RLS deve essere sentito in merito alle cautele da adottare, controlla e fa proposte sulla strategia preventiva aziendale, ma i suoi pareri non sono vincolanti. Di conseguenza le decisioni finali saranno sempre prese dal datore di lavoro e su di lui ricade la relativa responsabilità.

Spesso viene posta la domanda se il RLS ha qualche responsabilità penale (diretta o indiretta) in caso di inforrtunio/malattia professionale o in caso si accertata violazione di norme antinfortunistiche.

Nell’ambito dell’elezione dell’ RLS, è importante informare i lavoratori che il ruolo di RLS è di rappresentanza e NON HA ALCUN OBBLIGO in materia di sicurezza sul lavoro, ma soltanto facoltà. 

Esempio in caso di infortunio grave, non verrà ritenuto responsabile di violazioni di norme antinfortunistiche (e quindi sanzioni penali e amministrative) per il solo fatto di ricoprire tale ruolo, ma varranno le stesse disposizioni dei lavoratori previste dall'articolo 20 del D.lgs 81/08 (esempio che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro).

E' possibile però che, in caso di infortunio, il RLS venga chiamato a fornire una testimonianza che andra agli atti.

Inoltre spesso viene individuato come riferimento durante gli audit di vigilanza effetutata dagli ispettori ASL per accompagnarli nel sopralluogo in sito.


 Qual è l’iter da seguire per l’elezione del RLS in azienda?

  1. Individuare i possibili candidati comunicando (es. in bacheca) la necessità che venga designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (si allega modulo RLS - Comunicazione elezione ai lavoratori)
  2. Apporre in bacheca una comunicazione con i nominativi dei canditati. I lavoratori potranno scrivere il nome di un candidato su apposite schede e inserirle in un apposito raccoglitore (es. scatola chiusa). Quando tutti i lavoratori avranno votato, provvedere alla lettura dei risultati e quindi all’identificazione del nominativo scelto dalla maggioranza dei lavoratori (clicca qui per scaricare a modulo RLS – Verbale di elezione)
  3. Comunicare il nominativo all'INAIL , così come previsto dall’art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. n. 81/2008. La circolare Inail n.11 del 12/03/2009 fissa le modalità per l’effettuazione di tale comunicazione: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/p1396094811_circolare-inail-n--11-del-12-marzo-2009.html
  1. Effettuare la formazione del RLS di 32 ore (clicca qui per scoprire le prossime date dei corsi https://www.novasafe.it/it/sezione/56/date-corsi-scopri-le-date-di-tutti-i-nostri-corsi-in-programma/pag-1.html

 

 Altri moduli e documenti utili a formalizzare le attività di coinvolgimento del RLS:

  • Dichiarazione di avvenuta consultazione (effettuata dal RLS)
  • Consultazione RLS nomina addetti alla gestione delle emergenze
  • Convocazione per consultazione del RLS
  • Avviso del RLS dei rischi individuati

 

Art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008

Le attribuzioni ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 per il rappresentante dei lavoratori sono le seguenti:

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.


Scarica il modulo "Consultazione dell'RLS per la nomina degli attetti alle emergenze"

Scarica qui il modulo "Convocazione per consultazione del RLS"

Scarica qui il modulo "Dichiarazione di avvenuta consultazione (effettuata dal RLS)"

Scarica qui il modulo "RLS Verbale di elezione"

Scarica qui il modulo "RLS Comunicazione elezione ai lavoratori"

Scarica qui il modulo "Avviso del RLS dei rischi individuati"