25 Mar - 2024

La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro definisce come LUOGHI DI LAVORO, tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro accessibili al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Luogo di Lavoro: secondo la definizione di luogo di lavoro dell'art. 62, comma 1 del D. Lgs. 81/08 si tratta di tutti quei luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Come viene quindi definito un luogo di lavoro? Ai fini della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro il luogo di lavoro è, quindi, qualsiasi posto nel quale concretamente si svolge l'attività lavorativa.

La definizione di luogo di lavoro comprende un unico spazio fisico, come per esempio la sede di un'azienda, ma può anche coincidere con più sedi o addirittura con un ambito territoriale più o meno indeterminato, come nel caso dello smart working.

 È evidente che rientrano in questa definizione anche le SCUOLE.

 L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

 La scuola deve essere un luogo sicuro e deve rappresentare anche il primo posto dove, non solo si attua, ma si insegna la prevenzione. Con il termine “prevenzione” intendiamo tutte quelle disposizioni o misure che vengono attuate sia da tutto il personale scolastico, sia dagli studenti nelle varie attività, disciplinari e interdisciplinari. L’obiettivo è quello di ridurre o evitare rischi e tutelare la salute di tutti.

Ogni tipo di prevenzione parte da un’adeguata conoscenza e consapevolezza dei rischi e di come affrontarli per ridurli e tenerli sotto controllo; buona parte di questa istruzione arriva dalla formazione al personale, resa obbligatoria e dettagliata nei contenuti dell’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011.

All’interno di una scuola, inoltre, proprio a causa dell’elevato numero di studenti presenti, assume fondamentale importanza una buona prassi di gestione dell’emergenza, con prove di evacuazione periodiche, documentate e frequenti.

I principali gli adempimenti applicabili per sicurezza, prevenzione e salute nella scuola con riferimento alla formazione delle figure previste.

 La formazione congiuntamente all’informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di ATTIVA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE DAI RISCHI. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori, per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per i dirigenti-RSPP, per gli addetti antincendio e al primo soccorso.

La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all’assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell’organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.

Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati i due Accordi Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro-RSPP. I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo formativo.

LE FIGURE PER LA SICUREZZA SCOLASTICA

 In tema di normativa per la sicurezza nella scuola, il principale riferimento è il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUSL) D.Lgs. 81/08.

Il D.Lgs. 81/08, noto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, riguarda tutti i settori di attività, sia privati che pubblici. Quindi, anche la scuola è soggetta alle norme di salute e sicurezza: è l’ambiente in cui gli studenti trascorrono la maggior parte delle ore nella loro giornata, una seconda casa che deve essere pronta a garantire l’attuazione e il miglioramento continuo delle misure specifiche.

Consultando i principali articoli del TUSL è possibile identificare le figure dell'organigramma scolastico con un ruolo nella sicurezza scolastica, cerchiamo di capire quali sono:

  • Il Dirigente Scolastico, a seconda dei casi, può ricoprire il ruolo di datore di lavoro o dirigente;
  • Gli insegnanti e i collaboratori scolastici sono i lavoratori;
  • I preposti;
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  • Qualora il Dirigente Scolastico non svolga direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - RSPP;
  • Il medico competente che svolga la sorveglianza sanitaria per le mansioni per le quali se ne evidenzi la necessità a seguito di valutazione dei rischi;
  • la normativa per la sicurezza nella scuola prevede, inoltre, che in ogni istituto siano nominati gli addetti antincendio, gli addetti al primo soccorso e gli addetti all'uso del defibrillatore.

LA FORMAZIONE PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico, qualora non sia datore di lavoro e non svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, se in possesso di delega per la sicurezza scolastica con poteri decisionali e di spesa ha l'obbligo di frequentare la formazione di 16 ore per i dirigenti prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 con aggiornamento quinquennale di 6 ore. 

LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

LAVORATORI: Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.

 Ogni lavoratore della scuola (insegnanti, collaboratori scolastici, etc.), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08, deve ricevere una formazione minima sulla sicurezza nelle scuole strutturata in un modulo generale di 4 ore comune a tutti i lavoratori ed un modulo specifico. Il corso di formazione generale della durata di 4 ore ha sempre validità, per questo non esiste un aggiornamento di sicurezza generale.

 Tutti i lavoratori della scuola devono frequentare un corso di sicurezza specifica della durata variabile di 4,8, o 12 ore in base al livello di rischio dell’attività lavorativa. La scuola, secondo il suo codice ATECO, è a rischio medio per cui il corso di sicurezza specifica dura 8 ore per un totale di 12 ore (sicurezza generale + sicurezza specifica). Il corso ha inoltre durata di 5 anni e prevede un corso di aggiornamento sicurezza specifica di 6 ore.

 NOTA: I lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art. 20 punto 2 lettera h) del Dlgs 81/08). In caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

 LA FORMAZIONE PER I PREPOSTI

 Il Preposto è una figura obbligatoria all’interno di ogni attività lavorativa, e quindi anche all’interno della scuola. Il corso per preposti dura 8 ore secondo l’accordo Stato Regioni del 2011 con aggiornamento biennale di 6 ore.

 LA FORMAZIONE PER IL RLS

 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve frequentare uno specifico percorso formativo della durata di 32 ore come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 di cui 12 ore su rischi specifici presenti in azienda. Il CCNL disciplina anche le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.

 LA FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

 La normativa vigente per la sicurezza scolastica prevede che siano nominati gli addetti antincendio e primo soccorso.

 In materia di sicurezza antincendio nelle scuole il DM. 2/9/21 prevede che gli addetti antincendio debbano seguire una formazione di Livello 1, 2 o 3 secondo le casistiche previste dal Decreto stesso.

 In materia di primo soccorso, invece, gli addetti al primo soccorso delle scuole devono frequentare specifici corsi di formazione della durata di 12 ore.

 Inoltre, la normativa vigente (Legge 116 del 4/8/21) prevede l'obbligo di installazione del defibrillatore in tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e grado, tale obbligo comporta che debbano essere presenti anche degli addetti al primo soccorso autorizzati all'uso del defibrillatore.

 LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 Nel momento in cui le studentesse e gli studenti nei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro entrano in azienda, essi sono di fatto equiparati dalla normativa vigente ai lavoratori. Per tale ragione devono seguire percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro correlati al livello di rischio dell'azienda ed alla mansione svolta. La normativa vigente, salvo diversi accordi in sede di convenzione, prevede che il modulo di formazione generale per i lavoratori sia a carico della scuola mentre il modulo di formazione specifica sia a carico dell'azienda ospitante.

 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

 Per le suddette categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) è previsto anche l’obbligo di aggiornamento, con una periodicità quinquennale e una durata “minima” di 6 ore, per tutti i livelli di rischio aziendale.



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