22 Apr - 2020

L’utilizzo della videoconferenza per erogare formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro non è specificatamente normata dagli Accordi Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 e del 7 Luglio 2016, mentre l’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, approfondendo il tema delle verifiche di apprendimento nelle piattaforme E-learning, ha specificato che, con il termine "in presenza" si intende “presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza”, equiparando di fatto la presenza in aula alla videoconferenza.

La videoconferenza è uno strumento per “fare formazione” in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma per essere efficacie richiede l’uso di sistemi informativi, metodologie didattiche e tecniche formative specifiche.

In assenza di standard, linee guida e altri documenti che specificano le caratteristiche e i requisiti da rispettare durante la formazione in videoconferenza, AIESiL (Associazione Italiana imprese Esperte in Sicurezza del Lavoro e Ambiente) ha predisposto le “Indicazioni Operative per l'erogazione della Formazione in modalità Videoconferenza” con lo scopo di definire i requisiti che devono essere soddisfatti per effettuare un’attività formativa “a distanza” in videoconferenza efficace quanto la formazione in aula (detta anche “residenziale”).

Scarica il documento:

“Indicazioni Operative per l'erogazione della Formazione in modalità Videoconferenza”


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