Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2022. Nuovo modello OT23 /2023 e Guida alla compilazione (scaricabile in pdf)
È disponibile sul sito istituzionale dell’Inail il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022 (all.1), in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022, ai sensi dell’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.
Il modello riproduce sostanzialmente quello del 2022. Le sole novità riguardano l’inserimento dell’intervento C-6.1 1 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.) e la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-18 2 , mentre è stato eliminato l’intervento A-3.1 (L’azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell’arte di riferimento).
Per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi) è stata prevista la possibilità di realizzazione dell’intervento anche mediante noleggio o leasing delle macchine, esclusa invece per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alla compilazione (all. 2)
A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022 tale documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
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