08 Nov - 2023

Allo scopo di informare le imprese, nel contesto delle attività di controllo degli obblighi ai sensi dei regolamenti REACH e CLP, vengono fornite indicazioni che rappresentano una base comune per tutte le imprese riguardo le ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA REACH E CLP. Le indicazioni sono realizzate sulla base delle informazioni presenti all’interno delle LINEE GUIDA PER LA CONDUZIONE DEI CONTROLLI REACH-CLP DEL 18 SETTEMBRE 2019.

PRINCIPALI VERIFICHE REACH

  • la verifica della registrazione delle sostanze (art. 6);
  • la verifica della registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (art. 7);
  • la verifica della relazione sulla sicurezza chimica (art. 14);
  • la verifica dell’obbligo di registrazione e prescrizioni in materia di informazione per taluni tipi di sostanze intermedie isolate in sito (art. 17);
  • la verifica dell’obbligo di registrazione di sostanze intermedie isolate trasportate (art. 18);
  • la verifica delle schede di dati di sicurezza, di seguito “SDS”, e dei relativi scenari espositivi (art. 31);
  • la verifica dell’obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda dati di sicurezza (art. 32);
  • la verifica dell’obbligo di comunicare informazioni sulle SVHC contenute in articoli (art. 33);
  • la verifica dell’accesso dei lavoratori alle informazioni (art. 35);
  • la verifica della conservazione delle informazioni relative agli adempimenti REACH (art. 36);
  • la verifica della valutazione della sicurezza chimica effettuata dall’utilizzatore a valle e dell’obbligo di individuare, applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi (art. 37);
  • la verifica degli obblighi di autorizzazione (art. 56 e allegato XIV);
  • la verifica degli obblighi di restrizione (art. 67 e allegato XVII) del regolamento REACH;
  • la verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (art. 39);
  • la verifica della coerenza tra etichetta e SDS relativa.

PRINCIPALI VERIFICHE CLP

  • la verifica della classificazione (artt. 4, 36);
  • la verifica dell’etichettatura (art. 17);
  • la verifica dell’imballaggio (art. 35);
  • la verifica dell’obbligo di notifica all’ECHA (art. 40);
  • la verifica della notifica della composizione delle miscele (art 45);
  • la verifica degli obblighi di pubblicità (art 48);
  • la verifica dell’obbligo di conservare le informazioni e le richieste di informazioni (art. 49).

CONDUZIONE DEI CONTROLLI

Ispezioni

Possono prevedere o meno un preavviso. Se del caso, l’Autorità che effettua il controllo può prelevare un campione della sostanza, miscela o articolo oggetto di controllo, anche ai fini di accertamenti diversi da quelli analitici (etichettatura, imballaggio, forma dell’articolo).

Audit

Si intende per audit la tipologia di controllo condotta sulla base del piano nazionale delle attività di controllo e svolta con modalità definita nell’ASR Controlli. Per la suddetta modalità si resta in attesa di concordare indirizzi da parte del Gruppo tecnico di esperti delle regioni e delle PP. AA. d'intesa con l’ACN.

Indagini

Le indagini sono controlli svolti senza preavviso poiché sono conseguenza di richieste di intervento da parte della magistratura o della pubblica amministrazione, o di segnalazioni dell’ECHA o di altri soggetti pubblici o privati.

Monitoraggio

Le attività di monitoraggio sono definite nell’ASR Controlli e maggiormente dettagliate nell’ASR Laboratori. Possono presentarsi quattro diverse tipologie di campionamento da parte dell’ASL Laboratori:

  • Casuale o non mirato: indirizzato a valutare la presenza o meno di requisiti predefiniti della matrice campionata (sostanza, miscela, articolo).
  • Mirato: anche non programmato nell’ambito del Piano di controllo. Tiene conto di talune
  • caratteristiche dei prodotti che possono rappresentare potenziali rischi, per la salute dell’uomo (lavoratore e consumatore) e per l’ambiente e di precedenti non conformità (irregolarità) accertate e/o già note.
  • Su sospetto: effettuato in tutti i casi in cui ci sia motivo di sospettare irregolarità, in base a filoni d’indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da parte di altri organi di controllo.
  • In emergenza o per caso di allerta: a seguito di segnalazione per il verificarsi di evento avverso, di emergenze epidemiologiche o tossicologiche o comunque di eventi straordinari.

Analisi che prevedono l’analisi di revisione

Il laboratorio che esegue l’analisi comunica l’esito dell’analisi stessa all'Autorità per i controlli REACH e CLP, unendovi il rapporto di prova/certificato di analisi. Tale comunicazione deve essere immediata nel caso di esito sfavorevole (prodotti non conformi rispetto allo specifico controllo). In caso di esito favorevole (prodotti conformi rispetto allo specifico controllo), l’Autorità che ha effettuato/disposto il controllo ne dà comunicazione al soggetto responsabile dell’immissione sul mercato e a quello presso cui è stato effettuato il campionamento. In caso di esito sfavorevole (prodotti non conformi rispetto allo specifico controllo), l’Autorità per i controlli REACH e CLP comunica l’esito al soggetto responsabile dell’immissione sul mercato. Se necessario, contemporaneamente, la stessa Autorità per i controlli comunica l’esito anche al soggetto presso cui è stato effettuato il campionamento, in concomitanza ad un provvedimento amministrativo o penale (ad esempio il divieto di commercializzazione o il sequestro), ove previsto. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare all’Autorità che ha disposto il campionamento istanza di revisione di analisi corredata dalla ricevuta di pagamento. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio ufficiale individuato nel Piano nazionale delle attività di controllo dei prodotti chimici. Il laboratorio incaricato per l’analisi di revisione avverte, con congruo anticipo, l'interessato, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione. L'interessato ha diritto di farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'Autorità per i controlli REACH e CLP comunica la eventuale violazione con apposita informativa all’Autorità giudiziaria in caso di reato penale e ne informa il Ministero della Salute. Le analisi dei campioni prelevati dalle autorità centrali sono eseguite dall'Istituto superiore di sanità, il quale trasmette il proprio parere, corredato dai risultati e con l'indicazione delle eventuali misure ritenute opportune, al Ministero della Salute, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Analisi che non prevedono l’analisi di revisione

I casi in cui non è possibile per motivi tecnici (es. stabilità, deperibilità, ecc.) procedere all’analisi di revisione sono:

  • quantità di prodotto da prelevare insufficiente alla costituzione del numero di aliquote stabilito dall’ASR Laboratori
  • campione ad elevata deteriorabilità o campione per il quale sia previsto un tempo tecnico per l’analisi tale da non permettere, in caso di esito non favorevole della analisi di prima istanza, la ripetizione dell’analisi sul campione nelle condizioni di normale conservazione.
  • In aggiunta alle già menzionate casistiche, laddove sussistano individuate esigenze a tutela della salute pubblica o dell’ambiente l’analisi può essere condotta in un’unica istanza, nel rispetto della garanzia del diritto alla difesa.

Il laboratorio che effettua l’analisi di unica istanza provvede nei tempi e con le modalità stabiliti dalla legge ad informare i soggetti controllati dell'apertura del campione ed inizio dell’analisi, affinché gli stessi possano presenziare, anche tramite consulente tecnico appositamente delegato.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Sono forniti i parametri e i criteri da considerare nella selezione delle imprese per l’attuazione del piano nazionale controlli. Tali parametri sono utilizzati sia per la scelta dell’insieme di imprese a cui inviare la scheda informazioni preliminari, di seguito “SIP”, sia per individuare i soggetti da sottoporre a controllo, nonché per selezionare i prodotti chimici per i quali effettuare le verifiche degli obblighi REACH e CLP. La SIP costituisce lo strumento principale per l’acquisizione delle informazioni utili alla programmazione dei controlli.

Criteri di selezione di imprese

La selezione delle imprese da sottoporre a ispezione tiene conto, di uno o più dei seguenti parametri:

  • proprietà tossicologiche delle sostanze e delle miscele gestite dall’impresa, intendendo prioritarie le imprese che gestiscono sostanze classificate come pericolose in base ai criteri di classificazione CLP e soprattutto le sostanze CMR di categoria 1 o 2, le sostanze sensibilizzanti cutanei o respiratori, e le sostanze preoccupanti per l’ambiente (tossicità acuta 1, PBT e vPvB);
  • quantità delle sostanze in quanto tali o contenute in miscele importate/prodotte/utilizzate, intendendo prioritarie le imprese che gestiscono quantitativi maggiori;
  • quantità di sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio, intendendo prioritarie le imprese che gestiscono i quantitativi maggiori di tali sostanze;
  • quantità di articoli che destano preoccupazione (che potrebbero contenere sostanze ristrette o SVHC), intendendo prioritarie le imprese che gestiscono quantitativi maggiori di tali articoli;
  • congruità delle informazioni rilevate dalle SIP rispetto a quelle pertinenti i Regolamenti REACH e CLP desumibili da altre fonti informative, intendendo prioritarie le imprese per le quali tale congruità è osservata in misura minore;
  • rilevanza del comparto in rapporto al contesto territoriale di competenza, intendendo prioritarie le imprese appartenenti al comparto con maggiore rilevanza nel territorio di competenza;
  • rilevanza in rapporto al contesto territoriale per quanto riguarda la numerosità dei prodotti chimici su cui eseguire contemporaneamente un numero elevato di controlli su un numero elevato di imprese.

Criteri di selezione dei prodotti chimici

La selezione delle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele o articoli, per le quali sono condotti controlli per la verifica della conformità tiene conto di uno o più dei seguenti parametri:

  • pericolosità delle sostanze, intendendo prioritarie le sostanze classificate come pericolose in base ai criteri di classificazione CLP e soprattutto le sostanze CMR di categoria 1 o 2, le sostanze sensibilizzanti cutanei o respiratori, e le sostanze preoccupanti per l’ambiente (tossicità acuta 1, PBT e vPvB);
  • quantità delle sostanze in quanto tali o contenute in miscele importate/prodotte/utilizzate, intendendo prioritarie le sostanze gestite in quantitativi maggiori;
  • quantità di sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio, intendendo prioritarie le sostanze gestite in quantitativi maggiori;
  • preoccupazione legata ad allerte comunitarie o a casi di emergenza sanitaria o ambientale che hanno riguardato la sostanza, intendendo prioritarie le sostanze che hanno registrato un numero maggiore di tali casi.