22 Apr - 2024

IL LAVORATORE PUÒ ASPETTARE LA FORMAZIONE PER 60 GIORNI?

Secondo il D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o, al più tardi, contestualmente all’assunzione. Se non ciò non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione, ma non si deve intendere come un periodo di attesa consentito prima dell’inizio della formazione stessa.

Approfondiamo di seguito il tema della formazione dei nuovi assunti e vediamo come va inteso il periodo di 60 giorni entro il quale il datore di lavoro deve provvedere a formare il lavoratore.

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEI LAVORATORI

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è trattata all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, in particolare il comma 4 prevede che:

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Interviene sul tema anche l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che al paragrafo 10 “Disposizioni transitorie” indica che:

“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.”

QUANDO EROGARE LA FORMAZIONE AL LAVORATORE NEOASSUNTO?

Il datore di lavoro deve fare in modo che il lavoratore riceva la formazione preferibilmente prima o al massimo contestualmente all’assunzione. Questa è l’indicazione sia del D.Lgs. 81/08 che dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 lascia la possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dalla data di assunzione e comunque prima che il lavoratore venga avviato all’attività lavorativa.

I 60 giorni sono quindi il periodo entro il quale il dipendente deve terminare la formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni, non il periodo entro il quale il datore di lavoro può avviare il lavoratore a svolgere attività lavorative in assenza di una specifica formazione.

LA FORMAZIONE VA SEMPRE EROGATA PRIMA CHE IL LAVORATORE SIA ADIBITO ALLA PROPRIA ATTIVITÀ

Oltre al limite temporale, è previsto che il lavoratore riceva la formazione iniziale prima di essere adibito alla propria attività perché il datore di lavoro deve sempre assicurare che un lavoratore svolga attività e utilizzi attrezzature per le quali ha precedentemente ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento, come previsto dal comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Prima il datore di lavoro fornisce l’idonea formazione al lavoratore, prima potrà consentire al lavoratore di accedere alla propria mansione.

Del resto, sarebbe illogico e controproducente non fornire la necessaria formazione a un lavoratore nei primi 60 giorni di assunzione, proprio nel periodo di maggior bisogno di ricevere informazione, formazione e addestramento, per integrarsi efficacemente e lavorare in sicurezza.

In sostanza, il lavoratore dovrà essere informato e formato immediatamente, appena assunto, anche con percorsi formativi non coerenti con quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, purché la formazione in conformità all’Accordo suddetto sia completata entro 60 giorni dall’assunzione. Deve essere sempre soddisfatto l’obbligo in capo al datore di lavoro di far svolgere la formazione sulla sicurezza e l’eventuale addestramento prima di adibire il lavoratore all’attività.