Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato
Linee di indirizzo per il lavoro agile - smart working - del 7 dicembre 2021
Il 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto, tra Governo e le Parti sociali, il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato.
Il protocollo non sostituisce la legge che disciplina la materia (legge 22 maggio 2017 n. 81), ma fornisce linee di indirizzo a completamento della norma.
L’adesione del lavoratore al lavoro agile avviene su base volontaria: il rifiuto a lavorare da remoto non può essere considerato un fattore che integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Il lavoratore, inoltre, mantiene il diritto di recesso già previsto dalla normativa di riferimento.
L’accordo individuale di lavoro agile, sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore, deve indicare:
- la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
- gli strumenti di lavoro (il protocollo lascia la possibilità al lavoratore di poter lavorare con il proprio PC, pur precisando che, fatti salvi diversi accordi, di norma è il datore di lavoro che fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria);
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali (nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali);
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Uno dei caratteri fondamentali del lavoro agile, precisati nel protocollo, è l’assenza di vincoli di orari e l’autonomia nell’organizzazione della giornata lavorativa da parte del dipendente, spostando il focus sul raggiungimento degli obiettivi prefissati con l’azienda.
La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
L’accordo raggiunto non prevede che durante le giornate di lavoro svolto in modalità agile si possano effettuare straordinari (salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali).
Relativamente agli aspetti della salute e sicurezza, ai lavoratori agili si applica sia la disciplina di cui agli articoli 18, 22 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, che gli obblighi di cui al Dlgs 81/2008 sulle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali (obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro).
Le aziende sono tenute a condividere con i lavoratori, almeno a cadenza annuale e in occasione di eventuali modifiche, un’informativa scritta contenente i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
Il lavoratore agile è soggetto allo stesso trattamento di chi si reca in ufficio, anche per quanto riguarda il welfare e i benefit aziendali.